Sentenza — n. 10102/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano respingeva l’appello proposto da Autogrill Italia s.p.a. e da Autogrill s.p.a. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 1859/2018 che aveva annullato la sanzione disciplinare di due giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione irrogata da Autogrill s.p.a. a Nasca Daniela e Niti Simona per avere queste ultime rifiutato di prestare la propria attività lavorativa nella giornata del 15 agosto 2017 (festività infrasettimanale);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Sentenza — n. 10102/2025 — snciv · Corte di Cassazione: e da Autogrill s.p.a. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 1859/2018 che aveva annullato la sanzione disciplinare di due giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione irrogata da Autogrill s.p.a. a Nasca Daniela e Niti Simona per avere queste ultime rifiutato di prestare la propria attività lavorativa nella giornata del 15 agosto 2017 (festività infrasettimanale);
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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27717-2020 proposto da: AUTOGRILL ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO ROTONDI, MARCO PATI CLAUSI, ANGELO QUARTO; -ricorrente - contro NASCA DANIELA, NITI SIMONA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ASIAGO 9, presso lo studio dell'avvocato GIACOMO SUMMA, rappresentate e difese dagli avvocati MAURIZIO BORALI, MARIO FEZZI; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2122/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/02/2020 R.G.N. 1698/2018; Oggetto Sanzione disciplinare R.G.N.27717/2020 Cron. Rep. Ud.08/01/2025 PU udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2025 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE, che ha concluso per l'estinzione del ricorso. RILEVATO che:
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano respingeva l’appello proposto da Autogrill Italia s.p.a. e da Autogrill s.p.a. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 1859/2018 che aveva annullato la sanzione disciplinare di due giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione irrogata da Autogrill s.p.a. a Nasca Daniela e Niti Simona per avere queste ultime rifiutato di prestare la propria attività lavorativa nella giornata del 15 agosto 2017 (festività infrasettimanale);
2. Avverso tale decisione l’Autogrill Italia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
3. Le lavoratrici intimate hanno resistito con unico controricorso;
4. Il P.M. e le parti private hanno depositato memoria; CONSIDERATO che:
1. a seguito della fissazione di pubblica udienza uno dei difensori della ricorrente ha depositato telematicamente il 2.1.2025atto in pari data, nel quale il difensore/procuratore speciale della ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso e, contestualmente, il difensore/procuratore speciale delle controricorrenti dichiara di accettare detta rinuncia; l’atto è sottoscritto dagli stessirispettivi difensori;
2. essendo la rinuncia e l’accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.;
3. giusta l’art. 391, ult. comma, c.p.c., avendo l e controricorrenti aderito alla rinuncia al ricorso, nulla si dispone quanto alle spese processuali;
4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nell'Adunanza camerale dell’8.1.2025. Il Presidente Antonio M