Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 10102/2025 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 10102/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10102/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano respingeva l’appello proposto da Autogrill Italia s.p.a. e da Autogrill s.p.a. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 1859/2018 che aveva annullato la sanzione disciplinare di due giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione irrogata da Autogrill s.p.a. a Nasca Daniela e Niti Simona per avere queste ultime rifiutato di prestare la propria attività lavorativa nella giornata del 15 agosto 2017 (festività infrasettimanale);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 c.p; Sentenza — n. 10102/2025 — snciv · Corte di Cassazione: e da Autogrill s.p.a. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 1859/2018 che aveva annullato la sanzione disciplinare di due giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione irrogata da Autogrill s.p.a. a Nasca Daniela e Niti Simona per avere queste ultime rifiutato di prestare la propria attività lavorativa nella giornata del 15 agosto 2017 (festività infrasettimanale);

Parole chiave

Generato dall'IA
durata del riposo autorizzazione al lavoro domenicale contrazione della settimana divieto di lavoro ore di lavoro non effettuate protezione dalla disdetta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 c.p
essendo la rinuncia e l’accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27717-2020 proposto da: AUTOGRILL ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO ROTONDI, MARCO PATI CLAUSI, ANGELO QUARTO; -ricorrente - contro NASCA DANIELA, NITI SIMONA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ASIAGO 9, presso lo studio dell'avvocato GIACOMO SUMMA, rappresentate e difese dagli avvocati MAURIZIO BORALI, MARIO FEZZI; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2122/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/02/2020 R.G.N. 1698/2018; Oggetto Sanzione disciplinare R.G.N.27717/2020 Cron. Rep. Ud.08/01/2025 PU udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2025 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE, che ha concluso per l'estinzione del ricorso. RILEVATO che:

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano respingeva l’appello proposto da Autogrill Italia s.p.a. e da Autogrill s.p.a. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 1859/2018 che aveva annullato la sanzione disciplinare di due giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione irrogata da Autogrill s.p.a. a Nasca Daniela e Niti Simona per avere queste ultime rifiutato di prestare la propria attività lavorativa nella giornata del 15 agosto 2017 (festività infrasettimanale);

2. Avverso tale decisione l’Autogrill Italia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. Le lavoratrici intimate hanno resistito con unico controricorso;

4. Il P.M. e le parti private hanno depositato memoria; CONSIDERATO che:

1. a seguito della fissazione di pubblica udienza uno dei difensori della ricorrente ha depositato telematicamente il 2.1.2025atto in pari data, nel quale il difensore/procuratore speciale della ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso e, contestualmente, il difensore/procuratore speciale delle controricorrenti dichiara di accettare detta rinuncia; l’atto è sottoscritto dagli stessirispettivi difensori;

2. essendo la rinuncia e l’accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.;

3. giusta l’art. 391, ult. comma, c.p.c., avendo l e controricorrenti aderito alla rinuncia al ricorso, nulla si dispone quanto alle spese processuali;

4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nell'Adunanza camerale dell’8.1.2025. Il Presidente Antonio M