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Ordinanza — n. 10056/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses ASL appeal, upholding joint liability for unpaid wages in labor dispatch contracts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10056/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the ASL Salerno's appeal against a final judgment confirming joint liability for unpaid wages. The ASL argued that public entity status exempted it from the joint liability principle applicable to private contractors, while the worker claimed the contractual obligation was decisive. The court ruled that the statutory joint liability provision for labor dispatch overrides the specific contractual terms, mandating the public employer to pay the worker.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 23, comma 3, D.Lgs. 276/2003: The statutory joint liability of the user entity in labor dispatch contracts prevails over contractual exclusions, ensuring the worker's right to remuneration regardless of the public nature of the employer.

Parole chiave

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labor dispatch joint liability public employer unpaid wages contractual exclusion Cassation appeal remuneration rights clausola di solidarietà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
13 del Capitolato speciale d’appalto in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 23, comma 3, D.Lgs. 276/2003
“In tema di somministrazione di lavoro, il regime di solidarietà tra somministrante e utilizzatore previsto dall’art. 23, comma 3, del d.lgs.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
276/2003 con riferimento alla ritenuta applicabilità dell’art. 13 del Capitolato speciale d’appalto in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
S.U. n. 4315/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12110/2021 R.G. proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIA FIORILLO E ROSA RUSSO, con diritto di ricevere le comunicazioni agli indirizzi pecdei Registri; -ricorrente - contro PICARELLA ALESSANDRA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Dott.LUCIA TRIA - Presidente - Dott.

CATERINA MAROTTA - Consigliere rel. - Dott. ROBERTO BELLE’ - Consigliere - Dott. SALVATORE CASCIARO - Consigliere - Dott. FABRIZIO GANDINI - Consigliere - Oggetto: Lavoro in somministrazione presso ASL – responsabilità solidale tra agenzia somministratrice e soggetto utilizzatore RGN 12110/2021 Pag.rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO MACCHIA, con diritto di ricevere le comunicazioni agli indirizzi pecdei Registri; -controricorrente - avverso la sentenza n. 464/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 22/10/2020 R.G.N. 572/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2025 dal Consigliere Dott.

CATERINA MAROTTA. RILEVATO CHE 1. Alessandra Picarella aveva ottenuto decreto ingiuntivo per l’importo di euro 8.388,07 nei confronti dell’Agenzia per il lavoro ALBA S.p.A. (datrice di lavoro in somministrazione) e dell’ASL di Salerno (utilizzatrice) quale credito retributivo a titolo di ferie e festività non godute, ratei di tredicesima per l’anno 2015 e trattamento di fine rapporto.

2. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione della ASL e revocato tale decreto ingiuntivo sul presupposto che, essendo l’utilizzatore ente pubblico, non fosse operante il principio di solidarietà passiva sancito in materia di appalto.

3. Al contrario, la Corte d’appello di Salerno, in riforma di tale decisione, respingeva l’opposizione della ASL e confermava il decreto ingiuntivo. Riteneva, sulla base della ragione più liquida, che fosse decisivo il rilievo della previsione della solidarietà passiva della ASL già su base negoziale, il che, a prescindere dall’esistenza di una concorrente fonte legale di solidarietà passiva, già comportava che l’ASL dovesse assumere l’obbligo di pagamento delle somme rivendicate.

4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Azienda Sanitaria con tre motivi cui Alessandra Picarella ha resistito con controricorso.

5. La controricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE RGN 12110/2021 Pag.1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Azienda ricorrente lamenta la violazione della disciplina vigente ratione temporis in materia di somministrazione ex d.lgs. n. 276/2003 con riferimento alla ritenuta applicabilità dell’art. 13 del Capitolato speciale d’appalto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto prevalente sulla normativa applicabile la fonte contrattuale dell’obbligazione solidale tra l’ASL ed il somministratore, così pervenendo alla condanna dell’ASL.

2. Il motivo è infondato. Quello che rileva è la sussistenza di una garanzia di tutela del lavoratore somministrato garantita, sul piano della effettività, attraverso la previsione della natura solidale della obbligazione retributiva e contributiva sancita dall’articolo 23, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003, e ciò sin nella versione originaria della norma («3. L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali») - v. in tal senso Cass. n. 34564/2022 e n. 34562/2022 citate nella memoria della controricorrente ma anche Cass. n. 10669 del 19 aprile 2024 secondo cui:

“In tema di somministrazione di lavoro, il regime di solidarietà tra somministrante e utilizzatore previsto dall’art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, è applicabile anche alla P.A.” -. Tale disciplina legale è già in sé significativa dell’esistenza della solidarietà posta a base della decisione della Corte territoriale. Si consideri, del resto che con l’entrata in vigore degli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003, il legislatore ha introdotto una generale forma di interposizione di manodopera, denominata «somministrazione di lavoro» e definita come la «fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine» (art. 20, comma 1, lettera a): formula che ricomprende sia il cd. staff-leasing (somministrazione a RGN 12110/2021 Pag.tempo indeterminato, prima soppressa e successivamente reintrodotta dalla L. 191/2009) sia il cd. lavoro interinale o temporaneo (somministrazione a tempo determinato).

Per quanto specificamente concerne la somministrazione a termine (che è l’ipotesi che qui rileva), il principale elemento di novità consiste nel fatto che la stessa è autorizzata anche a fronte di esigenze ordinarie e prevedibili dell’attività imprenditoriale, come reso evidente dall’inciso contenuto nel primo periodo del quarto comma dell’art. 20 del d.lgs. 276/03, a tenore del quale «la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore».

L’istituto si basa su uno schema triangolare risultante dal collegamento di due paralleli contratti bilaterali: un contratto di lavoro, a termine o sine die, stipulato tra il lavoratore e un’Agenzia a ciò appositamente autorizzata (il rapporto di lavoro dipendente si incardina con l’Agenzia: il prestatore di lavoro è assunto e resta dipendente dell’Agenzia, soggetto somministratore); un contratto commerciale, anch’esso a termine o a tempo indeterminato, stipulato tra due imprese (l’Agenzia autorizzata e l’impresa utilizzatrice) e avente ad oggetto la “messa a disposizione” (cd. invio in missione) del lavoratore somministrato.

Il contratto di somministrazione vero e proprio è solo il contratto commerciale stipulato tra somministratore e impresa utilizzatrice. Si realizza, in tal modo, quella netta dissociazione tra la titolarità formale del rapporto di lavoro e l’effettiva utilizzazione della prestazione lavorativa, che la legge n. 1369 del 1960 vietava. La titolarità formale del rapporto resta in capo all’Agenzia nella forma di lavoro subordinato, mentre la prestazione lavorativa è resa dal lavoratore somministrato in favore dell’utilizzatore (o committente), soggetto che rimane terzo rispetto al rapporto formale e che instaura RGN 12110/2021 Pag.con il lavoratore un “rapporto di mero fatto”, esercitando su di esso i poteri di direzione e controllo ed essendo responsabile nei confronti dei terzi dei danni dal medesimo arrecati nell’esercizio delle sue mansioni.

A fronte di siffatta situazione, la legge garantisce al lavoratore somministrato non solo la solidarietà tra somministratore e utilizzatore in relazione al pagamento della retribuzione e dei contributi previdenziali (art. 23, comma 3, sopra riportato), ma anche la parità di trattamento - assente, invece, nella disciplina dell ’ appalto - rispetto al trattamento economico e normativo riconosciuto dall’utilizzatore ai propri dipendenti.

3. Nello specifico è pacifica la natura retributiva delle voci rivendicate (ferie e festività non godute, ratei di tredicesima per l’anno 2015 e trattamento di fine rapporto) ed è anche pacifico che le stesse non erano state pagate. È del tutto evidente, allora, che l’ASL non può sottrarsi al suo obbligo.

4. Tanto basta a respingere il ricorso.

5. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

6. Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%, da corrispondersi all’avvocato Vincenzo Macchia antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo RGN 12110/2021 Pag.unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma de