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Ordinanza — n. 10037/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against labor classification ruling, upholding third-level technical administrative status for waste management facilitators.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10037/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the municipal company's appeal against a lower court ruling that classified two employees as third-level technical administrative staff. The appellants argued for fourth-level status based on decision-making autonomy, but the court found their duties limited to informational dissemination and user interaction regarding waste collection systems. Consequently, the court affirmed that these tasks required professional preparation but lacked the operational autonomy necessary for a higher classification.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002; Art. 91 c.p.c.: The court established that employees performing informational and relational duties regarding waste collection, without operational autonomy to determine specific work locations, are properly classified at the third technical administrative level rather than the fourth.

Parole chiave

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labor classification technical administrative levels operational autonomy waste management duties employee status Cassazione appeal remuneration differences posizioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
Art. 91 c.p.c.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. con distrazione a favore dell’avv.
articolo 360 c.p
in relazione al numero 3 dell'articolo 360 c.p.c.
art. 91 c.p
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14974-2023 proposto da: A.M.A. - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 52, presso lo studio dell'avvocato MARCO TAVERNESE, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MELONI EMANUELE, DE GAETANO TERESA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 18, presso lo studio dell'avvocato TERESA SANTULLI, che li rappresenta e difende; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 1507/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/04/2023 R.G.N. 1857/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere Dott.

ROBERTO RIVERSO. Oggetto R.G.N.14974/2023 Cron. Rep. Ud.26/02/2025 CC Fatti di causa La Corte d'appello di Roma con la sentenza in atti, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che per il resto confermava, dichiarava il diritto di De Gaetano Teresa e Meloni Emanuele dipendenti di Azienda Municipale Ambiente Roma S.p.A., ad essere inquadrati nel terzo livello dell'area tecnica amministrativa dal novembre 2018 e condannava l'appellato al pagamento delle differenze retributive tra il trattamento dovuto e q uello concretamente percepito per il periodo dall'1/11/2018 al 17/6/2019 oltre accessori.

La Corte d'appello, sulla scorta della istruttoria testimoniale espletata in primo grado, ha confermato in primo luogo la decisione del primo giudice che aveva escluso l'inquadramento dei due lavoratori nel quarto livello dell'area tecnica amministrativa alla stregua di “decisori”, non avendo essi svolto i compiti propri dei decisori inquadrabile nel quarto livello dell'area tecnica amministrativa, perché contraddistinti da autonomia operativa nell'ambito di istruzioni, anche non dettagliate, per lo svolg imento di attività richiedenti specifica professionalità adeguata.

Non era, infatti , risultato che gli appellanti avessero svolto in maniera prevalente o comunque continuativa il compito di individuare le sedi ove collocare i cassonetti nel corso dell'attività espletata. Per contro l'istruttoria aveva dimostrato ampiamente che gli appellanti avessero svolto da maggio 2018 tutte le attività informative proprie dei “facilitatori” nell'ambito della campagna promossa dall'azienda con lo scopo di informare al momento della consegna dei bidoncini i residenti sul funzionamento del sistema di raccolta, fornendo opuscoli e calendari e consegnando anche una lettera del sindaco che spiegava il perché di questo sistema.

Alla stregua della deposizione del teste Renzetti, confermata o non smentita sul punto dagli altri testimoni, era emerso che il loro compito era di informare al momento della consegna dei bidoncini i residenti sul funzionamento del sistema di raccolta, sulla frequenza, sulle modalità, ecc. fornendo opuscoli e calendari e consegnavano anche una lettera del Sindaco che spiegava il perchédi questo sistema. Trattavasi di attività che, secondo la Corte territoriale, rientrava pienamente nella declaratoria del terzo livello dell'area tecnica amministrativa, la quale si riferisce a compiti richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzione dettagliate.

Nel caso di specie l'informativa e la divulgazione ai condomini delle nozioni sulla raccolta differenziata, se da un lato non richiedevano quelle superiori attitudini di competenza professionale necessarie per individuare la sede dei cassonetti in base alla conformazione dei luoghi nel caso concreto, certamente presupponevano la cognizione della raccolta differenziata e capacità di interloquire con l'utenza, competenze che denotavano preparazione professionale supportata da conoscenza delle tecniche del lavoro(perché senza tali conoscenze non si vede come si potrebbero informare gli amministratori).

Ne consegue che dopo sei mesi dall'assolvimento dei compiti di facilitatore, ossia da novembre 2018 gli appellanti avrebbero dovuto essere inquadrati al terzo livello dell'area tecnica amministrativa. Contro la sentenza ha proposto il ricorso per cassazione Ama S.p.A. con un motivo di ricorso al quale hanno resistito i lavoratori con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. Il collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni dall’udienza. Ragioni della decisione 1.- Con l'unico motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. in relazione al numero 3 dell'articolo 360 c.p.c. per aver interpretato il CCNL Utilitalia del 10 luglio 2016 in violazione dellenorme citate e disapplicando o applicando erroneamente i canoni ermeneutici previsti e per avere, di conseguenza dichiarato erroneamente che i signori Di Gaetano e Meloni, avendo svolto l'attività di cosiddetto “facilitatore”, devono essere inquadrati nelterzo livello, area tecnica e amministrativa del CCNL in discorso. 2.- Secondo la ricorrente, la Corte d'appello avrebbe errato nell'individuare il discrimine tra il ruolo del lavoratore inquadrato nell'area spazzamento e quello inserito nell'area tecnica e amministrativa, laddove ha affermato che esso sarebbe costituito dal possesso in capo al secondo della preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro acquisibile anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzione dettagliata.

Preparazione professionale che nel caso di specie coinciderebbe con la conoscenza delle regole di funzionamento del sistema di raccolta differenziata. Al contrario se si raffronta la declaratoria del terzo livello area spazzamento con la declaratoria del terzo livello area tecnico amministrativa risulterebbe come con riferimento alla preparazione professionale le declaratorie siano perfettamente sovrapponibili; considerata la perfetta coincidenza tra le due disposizioni non si comprende come abbia potuto il giudice d'appello ritenere che il discrimine tra le due figure fosse rappresentato proprio dal possesso della preparazione professionale tanto più che entrambi devono conoscere i principi di funzionamento del sistema di raccolta differenziata.

4. La ricorrente sostiene in sostanza che la Corte abbia sbagliato a fare riferimento, come discrimine tra i livelli in considerazione, al criterio della professionalità e non a quello dell’attività e delle mansioni. 5.-Il motivo è infondato perché la Corte ha considerato e fatto riferimento ad entrambi gli aspetti ed ha perciò rispettato il criterio triadico ai fini del conferimento della qualifica superiore. 6.-Anzitutto perché ha riferito la professionalità necessaria alle concrete mansioni espletate, considerandole non meramente esecutive:

“Per contro l'istruttoria aveva dimostrato ampiamente che gli appellanti avessero svolto da maggio 2018 tutte le attività informative proprie dei facilitatori nell'ambito della campagna promossa dall'azienda con lo scopo di informare al momento della consegna dei bidoncini i residenti sul funzionamento del sistema di raccolta, fornendo opuscoli e calendari e consegnando anche una lettera del sindaco che spiegava il perché di questo sistema. Alla stregua della deposizione del teste Renzetti, confermata o non smentita sul punto dagli altri testimoni, era emerso che il loro compito era di informare al momento della consegna dei bidoncini i residenti sul funzionamento del sistema di raccolta, sulla frequenza, sulle modalità eccetera fornendo opuscoli e calendari e consegnando anche una lettera del sindaco che spiegava il perché di questo sistema.

Trattasi di attività che rientrano pienamente,secondo la Corte, nella declaratoria del terzo livello dell'area tecnica amministrativa, la quale si riferisce a compiti richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzione dettagliate. Nel caso di specie l'informativa e la divulgazione ai condomini delle nozioni sulla raccolta differenziata, se da un lato non richiedono quelle superiori attitudini di competenza professionale necessarie per individuare la sede dei cassonetti in base alla conformazione dei luoghi nel caso concreto, certamente presuppone cognizione della raccolta differenziata e capacità di interloquire con l'utenza, competenze che denotano preparazione professionale supportata da conoscenza delle tecniche del lavoro (perché senza tali conoscenze non si vede come si potrebbero informare gli amministratori)”.

Anche facendo riferimento al criterio distintivo dell’attività d’ordine o esecutiva è evidente che l’attività di informativa e di rapporto con la clientela e condomini non potesse considerarsi la stessa attività di raccolta e spazzamento. Infine è sostenibile che vi sia una interpretazione autentica che possa precedere la declaratoria da interpretare.

5. Per tutte le ragioni fin qui esposte il ricorso deve essere quindi rigettato. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. con distrazione a favore dell’avv. Teresa Santulli antistatario. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie, oltre accessori dovuti per legge; con distrazione a favore dell’avv. Teresa Santulli antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo