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Ordinanza — n. 10036/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest in litigation regarding litigation costs allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10036/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by the Forest Agency inadmissible because the lower court's ruling on litigation costs was considered legally binding and unchallengeable. The agency argued it could not be deemed the losing party since it had requested the dismissal of the opposing party's claim, yet the lower court assigned costs to it. The court rejected this argument, holding that the lower court's decision on costs was consistent with the principle of losing party pays and thus insusceptible to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; The lower court's decision on litigation costs, rendered in accordance with the principle of losing party pays, constitutes an unchallengeable ruling in cassation proceedings when the appellant lacks a current interest in litigation.

Parole chiave

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principle of losing party pays litigation costs allocation interest in litigation inadmissibility of appeal binding lower court decision posizioni amministrative del funzionario autorità con potere di nomina domanda di designazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 c.p.c.
art. 91 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 948-2021 proposto da: AGENZIA FORESTAS, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCULLO 24, presso la sede della REGIONE AUTONOMA della SARDEGNA SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPA RUTILIO, GESUINO CAMPUS; -ricorrente - contro SUSSARELLO ALESSIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI BATTISTA LUCIANO; -controricorrente – nonché contro BACCIU SAVERIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGOR.G.N.948/2021 Cron.

Rep. Ud.21/03/2025 CC CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO SELIS; -controricorrente – avverso la sentenza n. 159/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 13/10/2020 R.G.N. 112/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 13 ottobre 2020, la Corte d’Appello di Cagliari, quale giudice del rinvio conseguente all’annullamento da parte di questa Corte della sentenza della stessa Corte d’Appello di Cagliari che - chiamata a pronunciarsi in sede di gravame proposto da Alessio Sussarello avverso la decisione di accoglimento resa dal Tribunale di Tempio Pausania relativamente alla domanda con la quale Saverio Bacciu aveva convenuto in giudizio l’Ente Foreste della Sardegna (poi Agenzia Forestas), alle cui dipendenze prestava attività lavorativa con la qualifica di Quadro 2 presso il Servizio Territoriale di Tempio Pausania sin dal 13.3.2003, domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del provvedimento n. 83 del 26.5.2011 con il quale il Sussarello era stato nominato dall’Ente Foreste della Sardegna, in luogo del Bacciu, sostituto del Direttore del Servizio Territoriale di Tempio Pausania e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni parametrati alle differenze retributive non godute - aveva dichiarato l’appello inammissibile perché proposto dal Sussarello mero terzo interventore adesivo alla posizione dell’Ente Foreste della Sardegna e subordinato alla sua attività, disconoscendo il rapporto processuale che imponeva viceversa di considerare il Sussarello quale litisconsorte necessario, in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell’appello proposto dal Sussarello nei confronti tanto del Bacciu quanto dell’Ente Foreste della Sardegna, poi Agenzia Forestas, dichiarava la legittimità del provvedimento che designava il Sussarello sostituto del Direttore del Servizio Territoriale di Tempio Pausania condannando l’Agenzia Forestas al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto aver erroneamente il primo giudice qualificato la fattispecie in termini di conferimento di incarico dirigenziale illegittimamente disposto in favore di soggetto privo del diploma di laurea quando invece il provvedimento in parola si concretava nella nomina di un sostituto del Direttore di Servizio, fattispecie espressamente regolata dall’art. 30 L.R. n. 31/1998, citato dallo stesso provvedimento, che correttamente letto, non in combinato disposto con l’art. 32 successivo ma in base al solo canone letterale, impone l’attribuzione del ruolo al funzionario con maggiore anzianità nella qualifica, nella specie il Sussarello; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l’Agenzia Forestas, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, tanto il Sussarello che il Bacciu;

CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, l’Agenzia ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale in punto spese di lite poste a carico dell’Agenzia ricorrente in favore del Sussarello, assumendo di non poter essere ritenuto soccombente avendo l’ente Foreste della Sardegna cui era succeduto chiesto in giudizio il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo del Bacciu volto alla declaratoria di illegittimità del provvedimento assunto dall’Ente in favore appu to del Sussarello; - che il motivo deve ritenersi inammissibile per essersi la Corte territoriale pronunziata in coerenza con il principio della soccombenza e, pertanto, con statuizione insindacabile in questa sede, stante le conclusioni rese dall’Agenzia ricorrente nel giudizio di rinvio con cui si chiedeva o dichiararsi la domanda del Sussarello inammissibile in quanto eccedente il principio di diritto enunciato da questa Corte e non assistita da un attuale interesse ad agire o il rigetto nel merito della stessa; - che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuno dei controricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il