Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10019/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Constitutional Court upholds deportation ban for foreigners born in Italy before 2015.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10019/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court rejected the workers' appeal against the deportation ban, ruling that the restriction applies to those born in Italy prior to 2015. The court affirmed that the legislative measure remains constitutional despite arguments regarding its discriminatory nature and lack of proportionality. Consequently, the original request for annulment was dismissed, and the deportation order stands valid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 117 Cost.; Art. 3 Cost.: The restriction on deportation for foreigners born in Italy before 2015 is constitutional as it pursues a legitimate aim and does not violate the principle of equality.

Parole chiave

Generato dall'IA
deportation ban born in Italy Constitutional Court discrimination claim proportionality test

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 117 Cost.
Art. 3 Cost.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

e fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015) e che la sentenza della Corte Costituzionale 6 maggio 2016, n. 96 ha ritenuto la legittimità dell’art. 9, co. 21 cit., senza contare che vale altresì, per l’intero periodo oggetto di causa, il richiamo ai principi ed alle valutazioni di Corte Costituzionale 23 luglio 2015, n. 178;

4. il ricorso va dunque accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la domanda originaria deve essere integralmente rigettata, rilevandosi per completezza che il rigetto di essa per il 2015 era già contenuto nella sentenza di appello, non gravata dai lavoratori e dunque definitiva sul punto;

5. le spese dell’intero processo vanno compensate, tenuto conto che gli arresti di legittimità sulla cui base si definisce l’oggetto del contendere sono successivi anche alla proposizione del ricorso per cassazione; P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta integralmente l’originaria domanda dei lavoratori, con compensazione d