Cassation court allows lawyer fees claim against INPS for insufficient liquidation below statutory minimums.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court accepted Rosa Aiello's appeal against the Catanzaro Tribunal's decision regarding lawyer fees owed by INPS. Aiello argued the awarded amount was below statutory minimums for the case value, while INPS remained unopposed. The Court found the Tribunal's calculation incorrect and ordered the decree to be quashed for a new determination by a different judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 c.p.c.; d.m. n. 55/14: When lawyer fees are liquidated below statutory minimums due to procedural phases, the judgment must be quashed for a new calculation by a different judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23596-2021 proposto da: AIELLO ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSTIENSE 81, presso lo studio dell'avvocato FULVIO MANCINI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNA FRAGOMELE; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE; -intimato– avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, del 12/03/2021 R.G.N. 2541/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. Oggetto Tariffe forensi R.G.N.23596/2021 Cron.
Rep. Ud.25/02/2025 CC RILEVATO CHE Con decreto del 12.3.2001 il Tribunale di Catanzaro omologava l’accertamento del requisito sanitario sussistente in capo a Rosa Aiello ai fini dell’assegno mensile assistenza (art.13 l. n.118/71) e condannava l’Inps alla rifusione delle spese di lite liquidate in €600 per compensi oltre accessori di legge. Avverso il decreto ricorre Aiello Rosa per un motivo. L’Inps è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso Rosa Aiello deduce violazione e falsa applicazione del d.m. n.55/14, degli artt.24 l. n.794/42, 4, co.1 d.m. 5.10.94 e d.m. n.37/18, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione per avere il Tribunale liquidato i compensi inmisura inferiore ai minimi previsti dalla tariffa professionale.
Il motivo è fondato. Avuto riguardo all’oggetto del giudizio, il valore della causa risulta compreso nello scaglione compreso tra €5.200,00 e € 26.000,00, essendo consolidato il principio secondo cui, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, co.1, c.p.c. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare dellesomme dovute per due anni (Cass.
S.U. 10454/15). In base ai criteri vigenti al momento della liquidazione, i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, andavano individuati in €911,00 (risultanti dalla somma di €270,00 per studio della controversia, €337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed €303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi dell’art. 4, d.m. n. 55/2014: cfr. Cass.2450/23, Cass.17088/24), per modo che la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnato decreto risulta inferiore ai minimi di legge, per come ratione temporisprevisti.
Il decreto, in relazione all’impugnata statuizione sulle spese, va pertanto cassato con rinvio al Tribunale di Catanzaro in persona di diverso giudice per la rideterminazione delle spese di lite dovute, nonché per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Catanzaro , in persona di diverso giudice, anche per le spese di lite del present