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Decreto — n. 9960/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 9960/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the respondent failed to request a decision within the statutory 40-day period. The procedural outcome was a formal declaration of withdrawal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ordered the mutual compensation of litigation costs between the Foundation and the individual appellant.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the respondent fails to request a decision within forty days of notification, resulting in the extinction of the proceedings and mutual compensation of costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day period extinction of proceedings mutual compensation costs Code of Civil Procedure caso di rigore economico spese di gratuito patrocinio compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione dei recenti pronunciamenti della Corte sulle questioni controverse; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17859/2024 R.G. proposto da : FONDAZIONE E.N.P.A.I.A., elettivamente domiciliato in MILANO - DOM. DIGITALE VIA DURINI 2, presso lo studio dell’avvocato FAVA GABRIELE (FVAGRL63L10F205D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GIRARDI ALEXANDRO, elettivamente domiciliato in SASSARI VIA PRINCIPESSA JOLANDA 57, presso lo studio dell’avvocato PORQUEDDU VANESSA (PRQVSS70B44A192R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SOTGIU WANDA (STGWND69S47F979U) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZ.DIST.DI SASSARI n.34/2024depositata il 16/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione dei recenti pronunciamenti della Corte sulle questioni controverse; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;