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Ordinanza — n. 9951/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal, ruling part-time contracts exceeding 3% limits are subject to full-time virtual contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9951/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by a construction company against an INPS assessment regarding excessive part-time hires. The court held that contracts exceeding the 3% part-time limit must be calculated using full-time virtual contributions regardless of actual hours worked. Consequently, the lower court's application of the minimal contribution regime was confirmed, and the appellants were ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 29 d.l. n. 244/95; Art. 78 CCNL Edilizia 2008: Contracts for part-time work exceeding the collective agreement limit are subject to the minimal contribution regime calculated on full-time virtual remuneration, irrespective of actual hours paid.

Parole chiave

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minimal contribution regime virtual contribution calculation part-time employment limits construction collective agreement INPS contribution assessment excessive part-time hires full-time virtual remuneration tasso di contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 29 d.l. n. 244/95
Come già ritenuto da questo Corte (Cass.8794/20, Cass.29413/22, Cass.26832/23) con orientamento cui va data continuità, nel settore edile, l ’ istituto del minimale contributivo, previsto dall’art.29 d.l.
Art. 78 CCNL Edilizia 18.6.2008
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto

Giurisprudenza citata

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Cass. 8794/20
Cass. 29413/22
Cass. 26832/23
Cass. 7872/23
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16226-2019 proposto da: GALLI FABIO, CANNESE CHRISTIAN, entrambi in proprio e in qualità di legali rappresentanti pro tempore della S.N.C. GEOLOGIA E PERFORAZIONI DI GALLI E CANNESE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI CAMPO MARZIO 69, presso lo studio dell'avvocato VINICIO D'ALESSANDRO, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCO COLUCCI; -ricorrenti- contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO; -controricorrente – Oggetto Contributi part- time R.G.N.16226/2019 Cron.

Rep. Ud.25/02/2025 CC avverso la sentenza n. 48/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 31/01/2019 R.G.N. 220/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava l’opposizione proposta da Fabio Galli e Christian Cannese in proprio e quali legali rappresentanti della Geologia e Perforazioni di Galli e Cannese s.n.c. avverso un verbale unico di accertamento e notificazione emesso dall’Inps e avente ad oggetto l’omessa contribuzione su lavoratori assunti con contratto di lavoro part-time in numero eccedente il limite del 3% fissato dal CCNL Edilizia rispetto al totale dei lavoratori occupati.

Riteneva la Corte, per quanto qui d’interesse, che l’obbligo contributivo sui lavoratori assunti oltre il limite del 3%, andasse calcolato sulla retribuzione virtuale parametrata all’orario di lavoro a tempo pieno, secondo quanto desumibile dall’art.29, co.1 d.l. n.244/95 sul minimale contributivo dei lavoratori del settore edile. Avverso la sentenza Fabio Galli e Christian Cannese in proprio e quali legali rappresentanti della Geologia e Perforazioni di Galli e Cannese s.n.c., ricorrono per un motivo, illustrato da memoria. L’Inps resiste con controricorso.

All’odierna adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.29 d.l.n.244/95, 78 CCNL Edilizia del 18.6.2008, con riferimento alla disciplina del part-time contenuta nel d.lgs. n.61/00. Osservano i ricorrentiche la violazione dell’art.78 CCNL Edilizia e il superamento del limite del 3% non determina la nullità dei contratti di lavoro part-time stipulati in eccesso, né la loro conversione in contratti a tempo pieno.

Il motivo è infondato. Come già ritenuto da questo Corte (Cass.8794/20, Cass.29413/22, Cass.26832/23) con orientamento cui va data continuità, nel settore edile, l ’ istituto del minimale contributivo, previsto dall’art.29 d.l. n.244/95 conv. in l. n.341/95, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui siano stati conclusi contrattipart-time in eccedenza rispetto al limite previsto da una disposizione del contratto collettivo applicabile, poiché la funzione della predetta disposizione è quella di individuare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa; valore economicoche, in caso di violazione del divieto di assunzioni a tempo parziale in misura superiore ad una determinata percentuale del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, va commisurato alla retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro anche riguardo ai lavoratori assunti part - time in violazione del predetto divieto, a prescindere dalla circostanza che tali compensi siano stati effettivamente corrisposti.Ne consegue che, come rettamente rilevato dalla sentenza impugnata, i contratti stipulati in sovrannumero rispetto al limite previsto dalla disposizione del contratto collettivo sonoassoggettati al regime della contribuzione virtuale, che non è calcolata in ragione della retribuzione percepita per le ore di lavoro effettivamente lavorate ma sulla base di quelle previste dal CCNL per il lavoro a tempo pieno, salvo le deroghe espressamente previste(v.

Cass.7872/23). Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna alle spese di lite secondo soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido a pagare le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €3000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto