Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Puletti Glauco, had filed a decree against INPS, but remained silent after the lower court proposed a settlement. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the appeal. The judgment further ordered the mutual compensation of procedural costs between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after a proposal for judgment within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and mutual compensation of costs.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9508/2024 R.G. proposto da : PULETTI GLAUCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LATINA 33, presso lo studio dell’avvocato MURINEDDU FEDERICA (MRNFRC75C52A192R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PREDEN SERGIO (PRDSRG72L16H501O) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARCAVALLO LIDIA (CRCLDI68C66F839U), GIANNICO GIUSEPPINA (GNNGPP70B67D883T), PATTERI ANTONELLA (PTTNNL60E49D665K) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3792/2023 depositata il 24/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione della complessità della questione trattata e del recente consolidarsi dei principi di legittimità; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento