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Ordinanza — n. 9795/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses immigration appeal due to failure to renew notification after prior ruling declared original notice void.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9795/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the immigration appeal inadmissible because the Ministry failed to renew the notification of the request following a prior interlocutory order. The Ministry had previously notified the appellant to his former lawyer, but a 2024 order voided that notification and ordered a new one within sixty days. The court ruled the appeal procedurally impossible because the responsible party did not fulfill this mandatory renewal requirement.

Regesto Legislator

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Art. 291 c.p.c.; Art. 307 c.p.c.: If an interlocutory order declares a notification void and orders its renewal within a set period, failure by the competent party to perform this renewal renders the subsequent appeal inadmissible.

Parole chiave

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procedural inadmissibility renewal of notification interlocutory order immigration appeal failure to comply revoca dell'asilo ritiro dell'istanza giudiziaria allontanamento verso il nord dell'Iraq

Disposizioni normative citate

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Art. 291 c.p.c.
Art. 307 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002
art. 291 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.Un., 9938/2014
Cass. 1778/2016
Sez.Un., 9938/2014; Cass. 1778/2016); P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 9151-2020proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE UNITA' DUBLINO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; -ricorrente - Contro MUHAMMAD IQBAL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 4, presso lo studio dell'avvocato MARIA ROSARIA FARINA, rappresentato e difeso dagli avvocati PIERCARLO MAGNI, PAOLO COSEANO; -controricorrente - avverso il decreto n. 6639/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 21/02/2020 R.G.N. 42588/2018;

Oggetto Immigrazione R.G.N.9151/2020 Cron. Rep. Ud.05/02/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. RILEVATO CHE 1.il Tribunale di Roma, con decreto n. 6639/2020, in accoglimento del ricorso presentato da Iqbal Muhammad, annullava il provvedimento emesso il 16.5.2018 dal Ministero dell’Interno –Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione –Unità Dublino, con il quale era stato disposto il trasferimento del ricorrente in Austria; 2.con atto notificato il 9 marzo 2020, il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui il richiedente ha resistito con controricorso, al solo fine di eccepire l’inammissibilità del ricorso, per inesistenza della notificazione al suo precedente difensore Avv.

Chiara Prospero, cancellata su propria richiesta dall’Ordine degli Avvocati di Udine dal 15 settembre 2019, anziché all’attuale Avv. Piercarlo Magni, che l’aveva sostituita nel giudizio davanti al Tribunale di Roma, con comparsa di costituzione del 6 dicembre 2019; 3.con ordinanza interlocutoria n. 17161/2024, questa Corte dichiarava nulla la suddetta notificazione e rinviava la causa a nuovo ruolo per la rinnovazione della notificazione del ricorso da parte del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 291 c.p.c., entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza a cura della Cancelleria; 4.parte controricorrente ha depositato istanza e successiva memoria, con cui, osservato che l’Amministrazione non ha provveduto a rinotificare il ricorso, ha chiesto dichiararsi, ai sensi degli artt. 291 e 307 c.p.c., estinto il processo;5.al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;

CONSIDERATO CHE 1.il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, non avendo la parte cui spettava rinnovare la notificazione del ricorso in forza della richiamata ordinanza interlocutoria, a ciò provveduto; 2.stante la costituzione di parte controricorrente, parte ricorrente deve esser condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo; 3.non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, essendo parte soccombente un’amministrazione dello Stato che per valutazione normativo non è tenuta al versamento del contributo unificato (Cass.

Sez.Un., 9938/2014; Cass. 1778/2016); P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.