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Ordinanza — n. 9747/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; employer accepted employee's withdrawal; judgment extinguished per Art. 391 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9747/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished after the employer formally accepted the employee's withdrawal from the proceedings. Giordano Giuseppe had challenged his dismissal and demotion by Aler, but his lawyer submitted a withdrawal document which the company director immediately accepted. The court ruled that the litigation ended under Article 391 of the Code of Civil Procedure, with no costs assigned since the opposing party consented to the withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When the opposing party accepts the appellant's withdrawal, the judgment declares the proceedings extinguished without assigning costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings employer acceptance no costs assigned labor dispute dismissal licenziamento del pubblico dipendente ripristino delle indennità disoccupazione risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
essendo la rinuncia e l’accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.;
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale,lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
art. 391 c.p
essendo la rinuncia e l’accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.;
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2396-2023 proposto da: GIORDANO GIUSEPPE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE DI MARTINO; -ricorrente - contro ALER - AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE BG-LC-SO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24 presso lo studio dell'avvocato ILARIA ROMAGNOLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI BORGHI, LUCA BORGHI, ROBERTA DEL BIANCO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 262/2022 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 03/11/2022 R.G.N. 112/2022; Oggetto Licenziamento per giusta causa R.G.N.2396/2023 Cron. Rep. Ud.18/12/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. RILEVATO che:

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Brescia respingeva l’appello proposto da Giordano Giuseppe contro la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 620/2021 che pure aveva rigettato il suo ricorso nei confronti di ALER (Azienda Lombardia per l’Edilizia Residenziale BG-LC-SO), con cui il lavoratore aveva chiesto: di accertare la natura ritorsiva o, in subordine, l’illegittimità del licenziamento intimatogli per giusta causa con comunicazione del 5.10.2020, con condanna della resistente alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno; nonché di accertare l’illegittimità della revoca della qualifica di dirigente disposta da Aler con comunicazione del 15.7.2020.

2. Avverso tale decisione Giordano Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

3. L’intimata ha resistito con controricorso. CONSIDERATO che:

1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale uno dei difensori della controricorrente ha depositato telematicamente l’11.12.2024 atto in pari data, nel quale il difensore/procuratore speciale del ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso e, contestualmente, il direttore generale dell’azienda controricorrente dichiara di accettare detta rinuncia; l’atto è altresì sottoscritto dai rispettivi difensori.

2. essendo la rinuncia e l’accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.;

3. giusta l’art. 391, ult. comma, c.p.c., avendo la controricorrente aderito alla rinuncia al ricorso, nulla si dispone quanto alle spese processuali;

4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale,lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nell'Adunanza camerale del