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Ordinanza — n. 9741/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court extinguishes proceedings and waives costs upon mutual withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9741/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's withdrawal of the lawsuit. The Regional Government had challenged a lower court ruling denying public employment assignment to the defendant, but subsequently submitted a formal withdrawal which was accepted by the opposing party. Consequently, the court ruled that no further proceedings on costs were necessary and the entire litigation process terminated.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Upon withdrawal of a cassation appeal with the opposing party's consent, the proceedings are extinguished without adjudication on merits or costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation appeal mutual withdrawal waiver of costs risarcimento per errore giudiziario liberazione dell'assicuratore ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. nei termini (cfr.
Art. 391 c.p.c.
24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 c.p.c.;
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
l. n. 228 del 2012
art. 390 c.p
in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c.
art. 391 c.p
24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 c.p.c.;

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU. n. 24897 del 2020
Cass. SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art.
Cass. n. 23175 del 2015
Cass. n. 19071 del 2018
23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17847-2022 proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO FU GIACOMO SAVINO; -ricorrente - contro LIBERIO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUGLIELMO CALDERINI 68, presso lo studio dell'avvocato VITO AURELIO PAPPALEPORE, che lo rappresenta e difende Oggetto Altre ipotesi pubblico impiego R.G.N.17847/2022 Cron. Rep. Ud.19/03/2025 CC unitamente agli avvocati ALESSANDRA CIOCIA, LORENZO DEROBERTIS; -controricorrente - avverso la sentenza n. 41/2022 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 01/02/2022 R.G.N. 1159/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. RILEVATO CHE:

1. la Corte d’appello di Bari, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva, da un lato, rigettato la domanda di accertamento negativo della Regione Puglia in ordine al diritto dell’avv. Luigi Liberio ad essere assegnato all’avvocatura regionale e, dall’altro, dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale dello stesso Liberio, quest’ultima volta al ristoro dei danni ed a conseguire l’assegnazione sine die alle stesse mansioni di avvocato;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Regione Puglia sulla base di due motivi,cui ha resistito con controricorso Luigi Liberio;

3. la parte ricorrente ha, quindi , depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, che risulta accettatodalla controparte. CONSIDERATO CHE:

1. in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. nei termini (cfr. Cass. SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 c.p.c.;

2. in presenza di adesione alla rinuncia della parte controricorrente, ex art. 391, comma 4, c.p.c., non occorre provvedere sulle spese;

3. l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente, rimasto soccombente , l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi ‒tipici ‒ del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018). P.Q.M La Corte: dichiara l’estinzione del processo; nulla per le spese di legittimità.