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Ordinanza — n. 9736/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Ministry appeal, ruling mandatory military and civil service must be evaluated for public job rankings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9736/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Ministry's appeal against a lower court ruling that awarded points for civil service to a conscientious objector. The Ministry argued that regulations should only value military service performed under an employment contract, while the applicant contended that mandatory national service must always be recognized for career progression. The court held that the primary military code requires equal evaluation of all mandatory service, rendering the specific regulation excluding non-contractual service invalid and inapplicable to this case.

Regesto Legislator

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Art. 2050, comma 1, d.lgs. n. 66/2010; Art. 485, comma 7, d.lgs. n. 66/2010: Mandatory military service and equivalent civil service must be evaluated for public job rankings regardless of whether performed under an employment contract, as the specific regulation excluding such evaluation is invalid.

Parole chiave

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mandatory military service evaluation civil service points ranking public job selection criteria conscientious objector rights invalid administrative regulation career progression points public employment selection servizio civile

Disposizioni normative citate

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Art. 2050, comma 1, d.lgs. n. 66/2010
il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2050, comma 1, del d.lgs.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
ai sensi dell’art. 360, n.
Art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
Art. 111 Cost.
Art. 360, n. 4, c.p.c.
ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. e con esso si assume che l’accoglimento dell’avverso gravame ad opera della Corte d’Appello era avvenuto sulla base di una motivazione del tutto carente e/o comunque apparente;
Art. 52, comma 2, della Costituzione
Art. 485, comma 7, d.lgs. n. 66/2010
66/2010); secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs.
Art. 2050, comma 2, d.lgs. n. 66/2010
il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2050, comma 1, del d.lgs.
Art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001
8586/2024 e ad altre pronunce in termini (Cass. 2 marzo 2020, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032
Cass. n. 15467/2021
Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13574-2024 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -ricorrente - contro BIZZARRI SIMONE, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato VITO BUFFA, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Oggetto Altre ipotesi pubblico impiego R.G.N.13574/2024 Cron. Rep. Ud.19/03/2025 CC avverso la sentenza n. 78/2024 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 28/05/2024 R.G.N. 215/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. RILEVATO CHE:

1. la Corte d’appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto la domanda proposta da Simone Bizzarri, diplomatosi perito industriale il 9/7/2002, obiettore di coscienza, ed attribuito allo stesso il punteggio di punti 6 per il servizio civile,sostitutivo di quello militare, prestato dal 30/7/2003 al 29/5/2004 ‒ in alcun modo valutato dal MIUR ‒, e ciò ai fini delle graduatorie provinciali di seconda fascia per le supplenze (GPS) per il biennio 2022-2024 nonché delle graduatorie d’istituto nella classe di concorso B017 in cui egli aveva chiesto l’inserimento in data 26.5.2022; la Corte territoriale richiamava in proposito l’indirizzo di legittimità, cui dichiarava di volersi attenere, ritenendolo dirimente al fine del riconoscimento di quanto richiesto;

2. il Ministero dell’Istruzione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito da controricorso del lavoratore illustrato da memoria. CONSIDERATO CHE:

1. il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2050, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., e con esso si sostiene che l’attribuzione differenziata dei punteggi operata dal D.M. n. 50 del 2021 al servizio militare, a seconda che esso sia stato prestato in costanza di rapporto o meno e qui applicata dal Ministero, sarebbe legittimata dalla disciplina primaria dell’art. 2050 del d. lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’Ordinamento Militare);

2. il secondo motivo adduce la nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione in violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e 111 Cost. ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. e con esso si assume che l’accoglimento dell’avverso gravame ad opera della Corte d’Appello era avvenuto sulla base di una motivazione del tutto carente e/o comunque apparente;

3. va premesso che il ricorso sviluppa incongruamente tutte le sue censure con riferimento al D.M. n. 50/2011 ( v. , in particolare , a p. 9 del ricorso per cassazione ove è scritto: «tuttavia, in disparte il fatto che nella pronuncia C. 8586-24 veniva ritenuto illegittimo il D.M. n. 44/2001, il quale escludeva radicalmente la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di rapporto, e non il D.M. n. 50/2021, oggetto del presente giudizio»), disciplinante l’aggiornamento delle graduatorie del personale ATA per il triennio 2021-2024 e la valutazione del servizio militare o civile; nelcaso di specie, in cui viene in considerazione il personale docente, si applica l’O.M. n. 112/2022 e il suo allegato A/4, che nessuna attribuzione di punteggio prevede ‒ per il servizio militare o civile prestato non in costanza di rapporto ‒ nelle graduatorie, ciò a differenza che per il personale ATA al quale il citato D.M.n. 50/2011 assegna un punteggio sia pure minimo (0,60); sicchéil ricorso, la cui valutazione può bensì essere unitaria nelle sue diverse articolazioni, si appalesa nel complesso inammissibile perché non coglie il decisum, il quale fa rettamente richiamo al precedente di Cass. n. 8586/2024 e ad altre pronunce in termini (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, cui hanno dato continuità Cass. 31 maggio 2021 n. 15127, Cass. 3 giugno 2021 nr. 15467 e Cass. n. 41894/2021), stante la mancata attribuzione al Bizzarri di punteggi per il servizio civile prestato non in costanza di impiego;

4. il provvedimento impugnato ha, infatti , deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, donde un’ulteriore ragione di inammissibilità ex art. 360- bis n. 1 cod. proc. civ.; il c.d. servizio civile, qui interessato, gode infatti dell'equiparazione generale, quanto a diritti, rispetto al servizio di leva (art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d. lgs. 66/2010); secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti», mentre l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare ‒e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione ‒ come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»; tanto premesso, questa Corte ha chiarito che non è corretta l’interpretazione secondo cui l'art. 485 del d.lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del d.P.R. nr. 417/1974 (Cass. n. 41894/2021); questa Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato adun servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; si è dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il serviziodi leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1,cit.); in tale contesto si è altresì affermato che l’art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento, le quali, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un’interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021); per tali ragioni si è dunque ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v.

Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343); trattasi di principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l’Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore;

5. la sentenza impugnata, che ha riconosciuto la generale valutabilità del servizio civile, anche se prestato anteriormente, ai sensi delle richiamate disposizioni, è in conclusione del tutto conforme a tali principi e va pertanto confermata, con addebito di spese alla parte soccombente; l’istanza di distrazione merita accoglimento;

6. non è dovuto dal ricorrente il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di un’amministrazione statale. P.Q.M La Corte:dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità che liquida in €. 4.000,00per compensi ed €. 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali al