Cassation appeal dismissed for procedural unprocedibility due to missing proof of notification of the appellate judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the INPS's cassation appeal unprocedible because the applicant failed to deposit the certified copy of the notification of the appellate judgment within the statutory deadline. Although the applicant claimed the judgment was notified on December 12, 2019, no evidence of this notification was submitted to the court file. The Court ruled that without such proof, the timeliness of the appeal cannot be verified, rendering the request inadmissible under Article 369 of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; The failure to deposit the certified copy of the notification of the appealed judgment within the prescribed term renders the cassation appeal unprocedible, as it prevents verification of the appeal's timeliness and the formation of res judicata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7105/2020 proposto da: INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gaetano De Ruvo e Angelo Guadagnino ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29; -ricorrente- contro Roberto Annovazzi, rappresentato e difeso dall’Avv. Giulio Guarnacci ed elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Gallonio 18; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Perugia n. 235/2019 pubblicata il 2 dicembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2025 dal Consigliere Dario Cavallari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Roberto Annovazzi, dipendente dell’INPS con la qualifica di avvocato, ha chiesto al Tribunale di Perugia di accertare che soggetto passivo dell’IRAP era il datore di lavoro e che erano illegittime le trattenute eseguite dall’ente a tale titolo sulle sue retribuzioni, con condanna di quest’ultimo a restituire tali trattenute. Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 93/2018, ha accolto il ricorso. L’INPS ha proposto appello che la Corte d’appello di Perugia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 235/2019, ha rigettato.
L’INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. L’intimato si è difeso con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Preliminarmente si rileva l’improcedibilità del ricorso. Infatti, parte ricorrente ha dichiarato, nel suo atto di impugnazione, che la sentenza di appello, pubblicata il 2 dicembre 2019, sarebbe stata notificata il 12 dicembre 2019. Al riguardo, si osserva che il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369, comma 1, c.p.c., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (Cass., SU, n. 10648 del 2 maggio 2017;
Cass., Sez.6-2, n. 19695 del 22 luglio 2019) . In particolare, si è affermato che, in tema di giudizio per cassazione, il mancato deposito di copia della relata di notifica della sentenza impugnata, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., impedendo di verificare la tempestività dell’impugnazione ed il conseguente formarsi del giudicato, determina l’improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità della domanda, salvo che tale copia sia stata prodotta dalla parte controricorrente, ovvero si verta in un’ipotesi in cui la legge, anche implicitamente, ricollega la decorrenza del termine per impugnare al compimento di attività di comunicazione doverose della cancelleria di cui resti traccia nel fascicolo d’ufficio, ovvero ancora che la notificazione della sentenza si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione(Cass., Sez. 1,n. 27313 del 22 ottobre 2024 ) .
Nella specie, non risulta agli atti, neppure fra quelli depositati nei termini di legge sul DESK del Magistrato, la relata della notifica in questione e, considerato che la procedura di notificazione del medesimo ricorso è iniziata il 10 febbraio 2020, a fronte di una pubblicazione della sentenza di appello il 2 dicembre 2019, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. 2)Il ricorso è dichiarato improcedibile. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della P.A. ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M La Corte, -dichiara improcedibile il ricorso; - condanna la P.A. ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compenso professionale e in € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali, nella misura del 15%; - ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della P.A. ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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