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Ordinanza — n. 9550/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding solidarity contribution deductions, ruling on prescription periods and interest calculation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9550/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by the National Pension Fund inadmissible, rejecting the claim that the five-year prescription period applied to the disputed pension deductions. The court held that because the pension amount itself was not yet liquidated, the ordinary ten-year prescription rule governed the claim, and the specific five-year provision was inapplicable. Furthermore, the court ruled that legal interest must run from the date of the pension's maturity rather than the date of the fund's illegal deductions.

Regesto Legislator

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Art. 2948, n. 4 c.c.; Art. 129 R.D.L. n. 1827/1935; Art. 2946 c.c.; Art. 19, co. 3 l. n. 21/86: The five-year prescription period for pension-related claims requires the credit to be liquid and due; if the pension amount is contested, the ordinary ten-year prescription applies, and legal interest runs from the date of pension maturity.

Parole chiave

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prescription period pension solidarity contribution deduction liquid and due credit legal interest calculation inadmissible cassation appeal contributi previdenziali esenzione dal pagamento dei contributi deducibilità dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 2948, n. 4 c.c.
Art. 129 R.D.L. n. 1827 del 1935
Art. 2946 c.c.
Art. 19, co. 3 l. n. 21/86
Con il terzo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, della legge 29 gennaio 1986, n.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
(art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), per avere la Corte d’appello considerato illegittimo il contributo di solidarietà, nonostante fosse stato adottato dalla Cassa prima della maturazione del diritto alla pensione e sulla base del novellato testo dell’art.3, comma 12 l.
Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
Cass.36001/22) anche riguardo alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo di solidarietà; -pur a voler prescindere dal precedente testo dell’art.3, co.12 l.
Art. 96, co. 3 e 4 c.p.c.
Art. 380 bis, ult. co. c.p.c.
art. 115 cod. proc. civ
10 del 2017, emanate anche in virtù del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con decreto ministeriale 14 luglio 2004, nonché dell’art. 115 cod. proc. civ.
art. 2943 cod. civ
civ., dell’art. 2943 cod. civ., dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 4604/23
Cass. 36560/22
Cass. 24528/24
Cass. 24651/24
Cass. 28714/24
Cass. S.U. 27195 e 27433 del 2023
Cass. 27947/23
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15923-2023 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato DANIELA DAL BO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro PAGLIERO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI CAMPANI 83, presso lo studio dell'avvocato MARIA GIUSEPPINA GUERRIERO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFRANCESCO GARATTONI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 14/2023 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 26/01/2023 R.G.N. 483/2022;

Oggetto Contributo di solidarietà Cassa commercialisti R.G.N.15923/2023 Cron. Rep. Ud.13/02/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Torino ha accolto la domanda di Pagliero Michele volta a far dichiarare l’illegittimità delle trattenute operate dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione maturati nel decennio anteriore alla notificazione del ricorso di primo grado.

Riteneva la Corte d’appello che la Cassa non potesse applicare il contributo di solidarietà, a ciò non essendo legittimata da alcuna norma di legge, invece richiesta dall’art.23 Cost. Escludeva poi la prescrizione della pretesa di pagamento, il cui termine indicava in dieci anni. Precisava infine che gli interessi sui ratei indebitamente trattenuti decorrevano dalle date dei singoli illegittimi prelievi. Avverso la sentenza di primo grado ricorre la CNPADC per quattro motivi, illustrati da memoria. Pagliero Michele resiste con controricorso.

A seguito di richiesta di decisione presentata dalla Cassa nei confronti della proposta di definizione anticipata del presente giudizio, veniva fissata l’odierna adunanza camerale, nella quale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, violazione dell’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e interpretato dall’art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dell’art. 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, degli artt. 2, 3 e 23 Cost., anche in relazione e combinato disposto agli artt. 2, 9 e 32 dello Statuto della Cassa e alle delibere n. 4 del 2008, n. 3 del 2013 e n. 10 del 2017, emanate anche in virtù del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con decreto ministeriale 14 luglio 2004, nonché dell’art. 115 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), per avere la Corte d’appello considerato illegittimo il contributo di solidarietà, nonostante fosse stato adottato dalla Cassa prima della maturazione del diritto alla pensione e sulla base del novellato testo dell’art.3, comma 12 l. n.335.

Con il secondo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 24, comma 24, lettera b), del d.l. n. 201 del 2011, per non avere ritenuto applicabile il contributo di solidarietà almeno in relazione al biennio 2012-2013. Con il terzo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., dell’art. 2943 cod. civ., dell’art. 47-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e degli artt. 3 e 38 Cost. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), per avere la Corte respinto l’eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute dalla Cassa.

Con il quarto motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione o falsa applicazione degli artt.16, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n.412, 1224 e 2033 c.c. per non avere la Corte fatto decorrere gli interessi dalla data di richiesta di pagamento dei ratei trattenuti. Il primo motivo è inammissibile ex art.360-bis, n.1 c.p.c. alla luce del costante orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte sulla materia e non contenendo il ricorso argomenti tali da determinare un mutamento di indirizzo. In particolare, va qui ribadito quanto già espresso da questa Corte in varie pronunce (a partire da Cass.25212/09, poi seguita da altre, tra cui Cass.31875 e 32595 del 2018, Cass.20 e 423 e 603 e 982 e 16814 del 2019,Cass.28054/20, Cass.6897 e 29535 del 2022, Cass.10047/23, Cass.12122/23), ovvero che: -l'autonomia regolamentare della Cassa è stabilita nei limiti dell’art.3, co.12 legge n.335/95, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico.

Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti; -il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza n.173/16, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art.23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge; -l’art.1, co.488 legge n.147/13, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo; dall’altro lato, trattandosi di norma di interpretazione autentica, riguardante provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame.

Tali assunti sono stati confermati da questa Corte (v. ad es. Cass.36001/22) anche riguardo alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo di solidarietà; -pur a voler prescindere dal precedente testo dell’art.3, co.12 l. n.335/95 e considerando solo il nuovo testo della norma, come derivante dall’art.1, co.763 legge n.296/06, questa Corte ha ugualmente chiarito (v. Cass.31875/18) che, nell’attuale formulazione, l’art.3, co.12 l. n.335/95 non attribuisce alla Cassa il potere di istituire un contributo di solidarietà, poiché esso è incompatibile con il sistema del pro rata su cui si è limitata ad incidere la novella dell’art.1, co.763 legge n.296/06.- la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, co.488, legge n.147/13, pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo (vedi, per tutte:

Cass.10 dicembre 2018, n. 31875; Cass. 6 aprile 2016, n. 6702). - l’art.24, co.24, lett.

b) d.l. n.201/11 conv. con legge n.214/11, riguarda provvedimenti finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, come già detto. Tali principi valgono anche nel caso di un trattamento pensionistico non ancora maturato al tempo della prima delibera di applicazione del contributo di solidarietà, essendo appunto tale contributo illegittimo, siccome in violazione dell’art.23 Cost. I suesposti rilievi non sono messi in discussione dalla memoria della ricorrente, che non contiene alcun nuovo elemento di valutazione giuridica in grado di indurre a un ripensamento dell’orientamento di legittimità, ulteriormente confermato anche dopo la proposta di definizione anticipata (v.

Cass.20701/24, Cass.23261/24). Il secondo motivo è inammissibile ex art.380-bis, n.1 c.p.c. La sentenza risponde all’orientamento di legittimità, da riaffermare in questa sede (v. Cass.24651/24, Cass.28837/24), secondo cui l’art.24, co.24 richiede l’inerzia dell’Ente nell'intervenire ex ante sul rapporto entrate/spesa, e tale ipotesi non può essere equiparata a quella in cui interventi siano stato effettuati a mezzo delle delibere, ex post dichiarate illegittime. Inammissibile ex art.360-bis, n.1 c.p.c. è il terzo motivo. Va ribadito (v. ad es.

Cass.31527/22, Cass.4362/23, Cass.6170/24, Cass.23257/24, Cass.31616/24) che la prescrizione quinquennale prevista dall’art.2948, n. 4, c.c. -così come dall’art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 -richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Stesso discorso deve ribadirsi per l’art.19, co.3 l. n.21/86, poiché la norma suppone sempre la liquidità ed esigibilità del credito.

Né vale in contrario richiamare l’art.47-bis d.P.R. n.639/70. Tale norma riguarda l’ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l’indebita trattenuta derivante dall’applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass.4604/23). Il quarto motivo è inammissibile ex art.360-bis, n.1 c.p.c., avendo la sentenza fatto applicazione del costante orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass.36560/22, Cass.24528/24, Cass.24651/24, Cass.28714/24), secondo cui al pensionato competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla Cassa) fino al momento dell’effettivo pagamento, in quanto i crediti previdenziali hanno natura unitaria e gli accessori costituiscono componenti essenziali di un’unica prestazione; il carattere previdenziale del credito comporta che agli accessori non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, e che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito.

All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese secondo soccombenza. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., c.p.c. deve applicarsi l’art.96, co.3 e 4 c.p.c. contenendo l’art.380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass.

S.U. 27195 e 27433 del 2023, Cass.27947/23). Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in €2500in favore di parte resistente, e di una ulteriore somma di €2500in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €5000per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge, da distrarsi al procuratore antistatario; condanna parte ricorrente a pagare a parte controricorrente l’ulteriore somma di €2500; condanna parte ricorrente a pagare €2500in favore della Cassa delle Ammende; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità, dà atto della sussistenza dei presupposti proc