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Sentenza — n. 9546/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses labor dispute appeal due to plaintiff's withdrawal following settlement.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9546/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the plaintiff, FORMEZ PA, formally withdrew the lawsuit on November 6, 2024. The parties had reached a settlement, with the plaintiff renouncing the appeal against the lower court's ruling that confirmed an indefinite-term employment relationship and ordered reinstatement. The court accepted this withdrawal and dismissed the case without further proceedings or costs.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002: A cassation appeal is extinguished if the appellant renounces it, typically following a settlement between the parties.

Parole chiave

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cassation appeal extinguishment of proceedings withdrawal of appeal labor dispute settlement agreement reinstatement order indeterminate term contract integrazione nell'assicurazione disoccupazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 376 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002
Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 7846-2019 proposto da: FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE PA, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA, 16/D, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO PERONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO FONTANA; -ricorrente - contro MORINI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO HERNANDEZ, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 676/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/09/2018 R.G.N. 5263/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2025 dal Consigliere Dott.

ROBERTO RIVERSO; Oggetto R.G.N.7846/2019 Cron. Rep. Ud.12/03/2025 PU udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per l'estinzione del ricorso. Fatti di causa La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in atti, in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata,confermata nel resto , ha dichiarato che tra Morini Marco e FORMEZ PA Centro Servizi Assistenza, Studi e Formazione, Ammodernamento della PA, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 10.2.2003 ancora in atto a tutt’oggi ed ha condannato FORMEZ appellato a riammettere in servizio l'appellante con inquadramento nel livello B.2 del CCNL di settore ed a pagare all'appellante medesimo un'indennità pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e spese liquidate come da dispositivo.

Avverso la sentenza FORMEZ PA ha proposto ricorso per cassazione con due motivi ai quali ha resistito Marco Morini con controricorso. Motivi della decisione Deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio per rinuncia siccome contenuta nel relativo atto del 6 novembre 2024 depositato in questo giudizio, con il quale la ricorrente FORMEZ PA Centro Servizi Assistenza, Studi e Formazione, Ammodernamento della PA ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di conciliazione tra le parti. Il controricorrente nel medesimo atto del 6 novembre 2024 ha dichiarato di accettare la predetta rinunzia.

Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio. Nulla per le spese. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 12 marzo 2025.

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