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Ordinanza — n. 9533/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling pensionable income cap applies to 'quota B' for entertainment workers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9533/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the INPS's cassation appeal against a lower court ruling that excluded the pensionable income cap for a specific portion of an entertainment worker's pension. The INPS argued the cap should apply to the 'quota B' pension based on years worked after 1992, while the worker contended the cap was inapplicable to this segment. The court held that the statutory limit on daily pensionable remuneration must be applied to this quota to balance constitutional interests, thereby overturning the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7°, d.P.R. n. 1420/1971; Art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997: The statutory maximum limit on daily pensionable remuneration applies to the 'quota B' of pensions for entertainment workers, ensuring constitutional balance between the interests of insured members and the general workforce.

Parole chiave

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pensionable income cap entertainment workers pension quota B pension calculation statutory remuneration limit constitutional balance of interests prestazione di previdenza contratto di intrattenimento prestazioni indebitamente riscosse

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 7°, d.P.R. n. 1420/1971
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 12, d.P.R.
Art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997
1420/1971, e dell’art. 4, d.lgs.
Art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997
1420/1971, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997, non essendo stato tale limite abrogato espressamente dai successivi interventi legislativi, né essendo incompatibile con l’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 24783 del 2018
Cass. nn. 10769 del 2019
Cass. nn. 28565 del 2022
Cass. nn. 36056, 37043 e 38016 del 2022
Cass. nn. 870, 1775, 18216 e 24555 del 2023
Cass. n. 27022 del 2024
Cass. nn. 18201 del 2023
Cass. n. 29608 del 2024
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9189-2023 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO, LIDIA CARCAVALLO; -ricorrente - contro MARINELLI EUGENIO NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATINA 33, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA MURINEDDU, che lo rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza n. 4075/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/11/2022 R.G.N. 3639/2020;

Oggetto Previdenza lavoratori spettacolo R.G.N.9189/2023 Cron. Rep. Ud.30/01/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 4.11.2022, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Eugenio Nicola Marinelli volta alla riliquidazione della pensione maturata a carico della gestione ex ENPALS senza l’applicazione del massimale pensionabile di cui all’art. 12, comma 7°, d.P.R. n. 1420/1971; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che Eugenio Nicola Marinelli ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 30.1.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 12, d.P.R. n. 1420/1971, e dell’art. 4, d.lgs. n. 182/1997, per avere la Corte di merito ritenuto che nel calcolo della quota di pensione già a carico dell’ENPALS corrispondente alle anzianità maturate dopo il 31.12.1992 (c.d. “quota B”) non dovesse trovare applicazione il limite massimo della retribuzione pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7°, d.P.R. n. 1420/1971; che va preliminarmente disatteso il rilievo di parte controricorrente secondo cui, non avendo l’INPS impugnato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha affermato che l’ente avrebbe errato (anche) nella parte in cui ha conteggiato il numero di contributi giornalieri di competenza della quota di pensione per cui è causa, la statuizione di primo grado sarebbe passata in parte quain giudicato, avendo l’INPS espressamente impugnato l’affermazione della sentenza secondo cui il massimale pensionabile di cui all’art. 12, d.P.R. n. 1420/1971, non opererebbe per la quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo ed essendo consolidato il principio secondo cui, formandosi il giudicato solo su di una statuizione che ricolleghi ad un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto giuridico, l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo degli elementi della sequenza vale a riaprire la cognizione sull’intera statuizione, sebbene ciascuno di essi possa essere oggetto di singolo motivo di gravame (così, tra le più recenti, Cass. nn. 24783 del 2018, 10769 del 2019, 28565 del 2022); che, ciò posto, il motivo è fondato, essendosi chiarito che nella determinazione della “quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31.12.1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31.12.1995, non deve essere presa in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, la parte eccedente delle retribuzioni giornaliere che risulti superiore al limite fissato dall’art. 12, comma 7°, d.P.R. n. 1420/1971, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997, non essendo stato tale limite abrogato espressamente dai successivi interventi legislativi, né essendo incompatibile con l’art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997, cit., dovendo piuttosto ritenersi che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS (così, tra le numerose, Cass. nn. 36056, 37043 e 38016 del 2022, 870, 1775, 18216 e 24555 del 2023, 27022 del 2024); che i dubbi di legittimità costituzionale paventati da parte controricorrente nei confronti dell’anzidetta ricostruzione sono già stati negativamente scrutinati da Cass. nn. 18201 del 2023 e 29608 del 2024, alle cui argomentazioni non può che farsi rinvio; che, non essendosi la Corte territoriale attenuta all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provved