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Ordinanza — n. 9528/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9528/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9528/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7901-2023 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, GIUSEPPINA GIANNICO; -ricorrente - contro SANTUCCI ANGELO; -intimato – avverso la sentenza n. 3888/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/10/2022 R.G.N. 3533/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9528/2025 — snciv · Corte di Cassazione: - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, GIUSEPPINA GIANNICO; -ricorrente - contro SANTUCCI ANGELO; -intimato – avverso la sentenza n. 3888/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/10/2022 R.G.N. 3533/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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revoca della rendita diritti a pensione reintegrazione dei beneficiari di una rendita aliquota della rendita d'invalidità deducibilità dei contributi di mantenimento rendita scalare
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7901-2023 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, GIUSEPPINA GIANNICO; -ricorrente - contro SANTUCCI ANGELO; -intimato – avverso la sentenza n. 3888/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/10/2022 R.G.N. 3533/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. Oggetto Previdenza lavoratori spettacolo R.G.N.7901/2023 Cron. Rep. Ud.30/01/2025 CC RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 18.10.2022, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Angelo Santucci volta alla riliquidazione della pensione e dei successivi supplementi maturati a carico della gestione ex ENPALS senza l’applicazione del massimale pensionabile di cui all’art. 12, comma 7°, d.P.R. n. 1420/1971; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che Angelo Santucci è rimasto intimato; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 30.1.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 12, d.P.R. n. 1420/1971, e dell’art. 4, d.lgs. n. 182/1997, per avere la Corte di merito ritenuto che nel calcolo della quota di pensione già a carico dell’ENPALS corrispondente alle anzianità maturate dopo il 31.12.1992 (c.d. “quota B”) non dovesse trovare applicazione il limite massimo della retribuzione pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7°, d.P.R. n. 1420/1971; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che nella determinazione della “quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31.12.1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31.12.1995, non deve essere presa in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, la parte eccedente delle retribuzioni giornaliere che risulti superiore al limite fissato dall’art. 12, comma 7°, d.P.R. n. 1420/1971, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997, non essendo stato tale limite abrogato espressamente dai successivi interventi legislativi, né essendo incompatibile con l’art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997, cit., dovendo piuttosto ritenersi che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS (così, tra le numerose, Cass. nn. 36056, 37043 e 38016 del 2022, 870, 1775, 18216 e 24555 del 2023, 27022 del 2024); che, non essendosi la Corte territoriale attenuta all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese de