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Ordinanza — n. 9474/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9474/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9474/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25004-2023 proposto da: D'URSO DONATO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 78, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; -intimato - per la correzione dell'ordinanza n. 11151/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/04/2022 R.G.N. 11281/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con ordinanza n. 11151, depositata il 6.4.2022, questa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso Oggetto Correzione errore materiale R.G.N.25004/2023 Cron.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9474/2025 — snciv · Corte di Cassazione: -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; -intimato - per la correzione dell'ordinanza n. 11151/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/04/2022 R.G.N. 11281/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con ordinanza n. 11151, depositata il 6.4.2022, questa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso Oggetto Correzione errore materiale R.G.N.25004/2023 Cron.

Parole chiave

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riesame della rendita AI istituto di previdenza contenzioso dell'assicurazione invalidità diritti di previdenza professionale vertenza di assicurazione sociale prestazione d'assicurazione sociale
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25004-2023 proposto da: D'URSO DONATO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 78, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; -intimato - per la correzione dell'ordinanza n. 11151/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/04/2022 R.G.N. 11281/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con ordinanza n. 11151, depositata il 6.4.2022, questa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso Oggetto Correzione errore materiale R.G.N.25004/2023 Cron.

Rep. Ud.16/01/2025 CC proposto da Donato D’Urso avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Salerno aveva ritenuto la carenza d’interesse ad impugnare una nota dell’INPS recante invito a regolarizzare la posizione contributiva mediante versamento dei contributi previdenziali dovuti quale coltivatore diretto e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità; che avverso tale pronuncia Donato D’Urso ha proposto ricorso per correzione di errore materiale, deducendo che la pronuncia sarebbe affetta da errore di fatto per aver disposto in suo danno la condanna alla rifusione delle spese nonostante che in atti fosse stata depositata apposita dichiarazione di esonero ex art. 152 att. c.p.c.; che l’INPS è rimasto intimato; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 16.1.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che è ormai consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il principio di diritto secondo cui l’omessa valutazione della dichiarazione di esonero dal pagamento delle spese nei giudizi per prestazioni previdenziali di cui all’art. 152 att. c.p.c., cui sia seguita, sia nella parte motiva che nel dispositivo della decisione, una condanna alle spese, configura non già un’ipotesi di errore materiale, bensì un caso di errore revocatorio, essendo la statuizione di condanna frutto di un errore di percezionecirca il contenuto del ricorso e della dichiarazione ad esso allegata (Cass. n. 16825 del 2023); che, dovendo il ricorso per revocazione essere proposto entro il termine di cui all’art. 391-bis, comma 1°, ultimo periodo, c.p.c., risulta evidente l’inammissibilità del presente ricorso, che –oltre ad essere datato 21.12.2023, ben oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione dell’ordinanza in epigrafe – non risulta nemmeno notificato all’INPS; che, ad abundantiam, è appena il caso di soggiungere che, in ogni caso, nessun errore è ascrivibile all’ordinanza in epigrafe, operando la previsione di cui all’art. 152 att. c.p.c esclusivamente “nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali e assistenziali” e non anche allorché l’oggetto del contendere riguardi – come nella specie – il rapporto contributivo; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’INPS svolto alcuna attività difensiva; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del com