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Ordinanza — n. 9449/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for material error correction due to missing fee deduction request in original judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9449/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal seeking correction of a material error in a previous ruling regarding the allocation of litigation costs. The appellant argued that the lower court failed to order the deduction of fees for the winning party's lawyer, while the opposing party contended no such request was ever made. The court rejected the claim because the statutory requirement for fee deduction must be explicitly stated in the specific judgment where costs are awarded, and a request made in a prior degree of jurisdiction cannot be retroactively applied in a correction proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 93 cod. proc. civ.; The request for deduction of litigation fees and honoraria must be expressly formulated in the same judgment that awards costs to the losing party, as it cannot be raised in a subsequent or preceding degree of jurisdiction.

Parole chiave

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material error correction litigation costs allocation fee deduction request degree of jurisdiction Cassazione ordinanza legittimazione a ricorrere ritiro della domanda di revisione domanda di rigetto dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 93 cod. proc. civ.
infatti, la distrazione delle spese ed onorari a favore del difensore con procura, prevista dall’art. 93 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-3, n. 15857/2019
Cass., Sez. 6-3, n. 15857/2019);
Cass. S.U. n. 29432 del 14/11/2024
da ultimo Cass. S.U. n. 29432 del 14/11/2024; cui addeCass., sez.
Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438
29432 del 14/11/2024; cui addeCass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n.
Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203
9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n.
Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213
10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRITORE CALOGERO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LIMBLICI -ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del Commissario Straordinario pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONINO NOTO; -controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 28250/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/10/2023 R.G.N. 24036/2021; Oggetto Correzione errore materiale R.G.N.24036/2021 Cron. Rep. Ud.06/03/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. Rilevato che:

1. Giuseppe Limblici, quale difensore di Calogero Piritore, ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale della ordinanza n. 28250/23, depositata il 09/10/2023, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall’ASP Agrigento avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 15.3.2021, ha condannato l’Azienda alla rifusione delle spese di lite, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza;

2. l’ASP di Agrigento si è opposta con memoria all’istanza di rettifica evidenziando, in particolare, che «non risulta che controparte abbia mai formulato nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte domanda di distrazione delle spese quale procuratore antistatario»;

3. con ordinanza interlocutoria 21/3/2024 questa Corte rinviava a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite in tema di configurabilità della soccombenza nel procedimento di correzione dell’errore materiale; Considerato che:

1. il ricorso non è fondato;2. nella specie, nel corso del giudizio di cassazione manca(sia nel controricorso sia nella successiva memoria illustrativa)la formulazione dell’ istanza di distrazione;

3. non potrebbe valere, evidentemente, quella proposta nel precedente grado di merito, questo perché ladistrazione delle spese di lite in tanto può essere disposta, in quanto sia stata chiesta all’interno del singolo grado, dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinato grado possa essere domandata in un grado precedente o successivo;

4. infatti, la distrazione delle spese ed onorari a favore del difensore con procura, prevista dall’art. 93 cod. p roc . civ., può essere disposta solo «nella stessa sentenza in cui il giudice condanna alle spese la parte soccombente», dal che si desume che la domanda di distrazione deve trovare la sua necessaria collocazione nell’ambito dello stesso grado del processo in cui essa viene articolata;

5. in assenza della reiterazione della dichiarazione di cui all'art. 93 cod. p roc . c iv . da parte del difensore, è impossibile stabilire se, nelle more del giudizio di legittimità, questi abbia o non abbia ricevuto dal cliente la rifusione delle spese e il pagamento degli onorari (cfr. Cass., Sez. 6-3, n. 15857/2019);

6. non vi è luogo, infine, a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione d’errore materiale avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo ( cfr. da ultimo Cass. S.U. n. 29432 del 14/11/2024; cui addeCass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213). P