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Ordinanza — n. 9265/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on false accounting dismissal, ruling employer conduct binds company legally.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9265/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the employer's appeal and the employee's incidental counter-appeal regarding a dismissal based on false accounting. The employer argued the lower court erred in finding no just cause for dismissal due to the employee's alleged criminal conduct and illicit bonuses. The court held that the employer's own conduct of maintaining the employee after the dismissal and failing to correct false financial records legally bound the company, thereby validating the dismissal. Consequently, all appeals were dismissed, and costs were shared.

Regesto Legislator

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Art. 2119 c.c.; Art. 360 c.p.c.: The company is legally bound by the conduct of its administrators regarding third parties, including employees, and cannot claim lack of just cause for dismissal if the employer itself perpetuates the alleged misconduct.

Parole chiave

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dismissal without just cause false accounting liability administrative conduct binding labor contract termination just cause exclusion indennità di disoccupazione per dirigenti licenziamento per motivi economici indennità per perdita guadagno

Disposizioni normative citate

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Art. 2119 c.c.
Art. 360 co. n. 4 c.p.c.
Il quarto motivo deduce -ex art. 360 co. n. 4 c.p.c.- nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.
Il quarto motivo deduce -ex art. 360 co.
Art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.
Il quarto motivo deduce -ex art. 360 co.
Art. 24 comma 2 contratto collettivo nazionale di lavoro
articolo 2119 c.c
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19702/2023 R.G. proposto da : GBI S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI CARRACCI 1, presso lo studio dell’avvocato DI SIMONE GIUSEPPE (DSMGPP68E24A176C) rappresentato e difeso dagli avvocati DENTICI LORENZO MARIA (DNTLNZ76B23G273R), MAINI LO CASTO LUIGI (MNLLGU77L03G273L) -ricorrente- contro GBI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI CARRACCI 1, presso lo studio dell’avvocato DI SIMONE GIUSEPPE (DSMGPP68E24A176C) rappresentato e difeso dagli avvocati MAINI LO CASTO LUIGI (MNLLGU77L03G273L), DENTICI LORENZO MARIA (DNTLNZ76B23G273R) -controricorrente- nonchè contro IARRERA FABRIZIO -intimato- sul controricorso incidentale proposto da IARRERA FABRIZIO, elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato ANTONUCCI ALBERTO (NTNLRT56A12L219F) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro GBI SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 209/2022 depositata il 14/04/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 14.4.23 la corte d’appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Gorizia del 23.9.21, ha ritenuto giustificato il licenziamento del dirigente in epigrafe e condannato il datore di lavoro, la Montecarlo yachts (MCY) S.p.A., a corrispondere l’indennità di mancato preavviso quantificato in euro 436.610. Avverso tale sentenza ricorre GBI, succeduta a MCY, per quattro motivi, cui resiste con controricorso il lavoratore, che propone ricorso incidentale per due motivi, rispetto al quale la società resiste con controricorso.

Le parti hanno presentato memorie. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 2119 c.c., per avere la corte territoriale escluso la giusta causa di recesso, con riferimento a un comportamento penalmente rilevante integrante in astratto le false comunicazioni sociali e la truffa e determinato un ingiustificato profitto del lavoratore con un incremento del bonus aziendale percepito.

Il secondo motivo deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere trascurato il fatto dell’occultamento fisico delle imbarcazioni cui si ricollegano i crediti artificiosamente iscritti in bilancio. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere trascurato il profitto del lavoratori in relazione al bonus aziendale. Il quarto motivo deduce -ex art. 360 co. n. 4 c.p.c.- nullità della sentenza per difetto di motivazione. Partendo dal quarto motivo ed escludendo il vizio (che, secondo la stessa prospettazione della parte, al più riguarderebbe solo passaggi della sentenza e non tutta la motivazione), con conseguente inammissibilità del motivo, va detto -esaminando gli altri tre motivi congiuntamente- che la corte ha ben spiegato - a pagina 8- che l’esclusione della giusta causa dipende dallo stesso comportamento del datore di lavoro, che ha tenuto il lavoratore in servizio anche dopo il licenziamento e si è avvalsa delle scritture asseritamente false senza mai modificarle negli anni seguenti (ed anzi confermando, di anno in anni, le risultanze dei bilanci degli anni precedenti).

Peraltro, anche la eccezione relativa al fatto che la tolleranza degli amministratori non impegnerebbe la società quale soggetto diverso è infondata, in quanto la condotta agli amministratori impegna la società ai fini giuridici nei confronti dei terzi (tra i quali rientrano naturalmente anche i dipendenti della società), salva l’azione di responsabilità verso gli amministratori (azione che peraltro nella specie non risulta mai stata attivata, a conferma delle affermazioni della sentenza in disamina in relazione al coinvolgimento della società nel mantenimento in servizio del dirigente).

Venendo al ricorso incidentale, il primo motivo deduce ex art. 360 co. 1 numero 4 c.p.c.- violazione dell’articolo 24 comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro, che calcola il preavviso ai fini del TFR. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione -ex art. 360 co. 1 numero 5 c.p.c.- per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla tardività del licenziamento, con conseguente diritto del lavoratore all’indennità supplementare. Entrambi i motivi, sia pure per ragioni diverse, sono inammissibili. Invero, il primo motivo propone una questione nuova non sollevata nei gradi precedenti di giudizio, tanto più che nei gradi precedenti manca anche la produzione integrale del contratto collettivo oggi invocato dal lavoratore.

Il secondo motivo è del pari inammissibile, non essendo la “tardività” un fatto storico e quindi non essendo più censurabile ai sensi dell’art. 360 co. 1 numero 5 c.p.c.; nel caso, peraltro, il ricorrente non individua un preciso fatto storico la cui valutazione sia stata omessa, ma sostanzialmente censura le conclusioni cui è pervenuta la corte anche sulla scorta dei fatti storici accertati dalla stessa. Spese compensate per soccombenza reciproca. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, per entrambi i ricorrenti.

P.Q.M rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per