Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9236/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders full cost compensation between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9236/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the applicant's formal withdrawal after the chamber session was scheduled. The applicant had previously argued regarding the application of specific laws to public selection procedures, but the withdrawal rendered these substantive arguments moot. Consequently, the Court ordered the integral compensation of litigation costs between the parties, excluding the application of the special cost reduction rule for unfounded appeals.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 c.p.c.; Art. 390, co. 3 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal produces the extinction of the proceedings regardless of acceptance, as the act is not conditional and creates res judicata, thereby eliminating the interest in opposing the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings integral cost compensation cassation procedure res judicata effect

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
come si è detto nello storico di lite, l’impugnazione risulta rinunciata dopo la fissazione dell’adunanza camerale e l’atto di rinuncia redatta nelle forme richieste dall’art. 390 cod.
Art. 390, co. 3 c.p.c.
come si è detto nello storico di lite, l’impugnazione risulta rinunciata dopo la fissazione dell’adunanza camerale e l’atto di rinuncia redatta nelle forme richieste dall’art. 390 cod.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
165 del 2001 (art. 360 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 28 maggio 2020, n. 10140
Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971
Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971); inoltre, con la sostituzione degli incombenti di cui all’art.
Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485
115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass.
Cass. 30 settembre 2015, n. 19560
25485; Cass. 30 settembre 2015, n. 19560); P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio stesso.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

zione dell’art. 24 del d. lgs. n. 150 del 2009) fatto oggetto di esplicita deduzione, sicché su questo punto gli assunti della pronuncia erano erronei; il secondo motivo è rubricato come violazione e falsa applicazione dell’art. 35, co. 4, del d. lgs. n. 165 del 2001 (art. 360 n. 3 c.p.c.) e con esso si sottolinea come fosse emersoin modo inequivocabile, sulla base della richiesta di autorizzazione alle assunzioni, l’intento del Ministero di dare avvio allo scorrimento della graduatoria e di attingere all’elenco degli idonei non vincitori; il terzo motivo assume infine la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 24 del d. lgs. n. 150 del 2009, del quale si assume l’idoneità a regolare soltanto selezioni, concorsi e graduatorie indetti e formati successivamente alla data del 1.1.2010 e non le procedure antecedenti;

2. come si è detto nello storico di lite, l’impugnazione risulta rinunciata dopo la fissazione dell’adunanza camerale e l’atto di rinuncia redatta nelle forme richieste dall’art. 390 cod. proc. civ . ritualmente comunicato dalla Cancelleria alla controparte ai sensi dell’art. 390, co. 3, c.p.c., ha di per sé la capacità di portare all’estinzione del giudizio di cassazione; vale infatti il consolidato principio per cui «la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione» (Cass. 28 maggio 2020, n. 10140;

Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971); inoltre, con la sostituzione degli incombenti di cui all’art. 390 u.c. c.p.c. previgente (notificazione a cura di parte con apposizione del visto) ad opera del novellato e qui applicabile u.c. della medesima disposizione (comunicazione di cancelleria), la capacità estintiva si produce a prescindere da qualsiasi attività del ricorrente (che non deve notificare) o della controparte (non essendo più richiesto il “visto”);

3. il comportamento processuale della parte, giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione;

4. la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass. 30 settembre 2015, n. 19560); P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio stesso. Così deciso in Roma