Decreto — n. 9220/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso 11269-2024, proposto da FONDAZIONE ENPAIA - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato IGNAZIO ABRIGNANI, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro CASULA GIUSEPPE intimato Avverso la sentenza n. 152 del 2023 della Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, depositata il 24 novembre 2023 (RG 40/2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9220/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 152 del 2023 della Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, depositata il 24 novembre 2023 (RG 40/2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
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uente DECRETO sul ricorso 11269-2024, proposto da FONDAZIONE ENPAIA - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato IGNAZIO ABRIGNANI, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro CASULA GIUSEPPE intimato Avverso la sentenza n. 152 del 2023 della Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, depositata il 24 novembre 2023 (RG 40/2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; non v’è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva della parte evocatain giudizio; -2 - P.Q.M Dichiara estinto il giudizio. Roma,