Italian Supreme Court dismisses appeal as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing an agricultural pension foundation, had filed a cassation appeal against a second-instance judgment but did not actively pursue the ruling. Consequently, the court treated the silence as a formal waiver of the right to a decision and terminated the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso 21743-2023, proposto da FONDAZIONE ENPAIA - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato IGNAZIO ABRIGNANI, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro MACIS MARCO IGNAZIO CARMELO e DEIDDA ROBERTO intimati Avverso la sentenza n. 198 del 2022 della Corte d’appello di Cagliari, depositata il 4 settembre 2023 (RG 209/2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; non v’è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva delle parti evocatein giudizio; P.Q.M -2 - Dichiara estinto il giudizio. Roma,