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Decreto — n. 9193/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 9193/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, 3SG Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate, did not request a decision on the settlement offer, while the respondents, including Velotti Filomena and others, had submitted the proposal. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement offer within forty days constitutes a waiver of the right to appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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waiver of appeal rights settlement offer deadline extinction of cassation Civil Procedure Code failure to respond accollo delle spese ripetibili dell'avvocato spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14662/2024 R.G. proposto da : 3SG AZIENDA SERVIZI SOCIO SANITARI GALLARATE, elettivamente domiciliato in MILANO VIALE BIANCA MARIA 33, presso lo studio dell’avvocato BOLOGNINI ASCANIO (BLGSCN72C06F205U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro VELOTTI FILOMENA, INDENNIDATE GIUSEPPINA, LUERA ROSA LILIANA, DIAZ GONZALES ANTIA BERKIS, LEGUIA ROJAS ROXANA LINDA, VASQUEZ GUDELIA, FLORIAN ANDRADE MARTHA ALICIA, ORTIZ PORTOCARRERO MARIA VICTORIA, elettivamente domiciliati in MILANO VIALE REGINA MARGHERITA 26, presso lo studio dell’avvocato MEDINA ALBERTO (MDNLRT46P28D969N) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BIANCO FLAVIA (BNCFLV79A51H501W) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1146/2023 depositata il 20/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. C