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Decreto — n. 9189/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9189/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9189/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso 19949-2023, proposto da FONDAZIONE ENPAIA - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato STEFANO ARMATI, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro CADONI MARISA intimata Avverso la sentenza n. 28 del 2023 della Corte d’appello di Cagliari, depositata il 6 aprile 2023 (RG 261/2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9189/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 28 del 2023 della Corte d’appello di Cagliari, depositata il 6 aprile 2023 (RG 261/2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Parole chiave

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responsabilità dell'istituto di previdenza fondo europeo agricolo di garanzia assicurazione agricola durata del diritto alla prestazione d'assicurazione opposizione tardiva contenzioso dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 19949-2023, proposto da FONDAZIONE ENPAIA - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato STEFANO ARMATI, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro CADONI MARISA intimata Avverso la sentenza n. 28 del 2023 della Corte d’appello di Cagliari, depositata il 6 aprile 2023 (RG 261/2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; non v’è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva della parte evocatain giudizio; P.Q.M -2 - Dichiara estinto il giudizio. Roma,