Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case settlement within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The proceedings involved Guarino and De Leo against Senesi S.p.A. and the Melito Multiservizi bankruptcy, where the appellant remained silent after the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25655/2022 R.G. proposto da : GUARINO FRANCESCO, DE LEO CIRO, elettivamente domiciliati in AFRAGOLA VIA DELLA REPUBBLICA, 26/B DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato DEL MONDO FERDINANDO (DLMFDN55S27A064W) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro SENESI S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato ORSINI ALESSANDRO (- ) rappresentato e difeso dall'avvocato BOCCAGNA RAFFAELE (BCCRFL65H16F839T) -controricorrente- nonchè contro FALLIMENTO DELLA MELITO MULTISERVIZI S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.1111/2022 depositata il 11/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Co