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Decreto — n. 9180/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 9180/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, Melotti Ilenia, challenged a lower court judgment regarding the procedural autonomy of an assessment report, but the court noted the lapse of time. Consequently, the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed renounced and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal of settlement.

Parole chiave

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non-appeal extinction of proceedings statutory time limit renunciation of appeal litigation costs allocation accollo delle spese procedurali impugnazione di decisioni amministrative spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.635/2022 depositata il 12/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.635/2022 depositata il 12/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. Civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. Civ..
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8750/2023 R.G. proposto da : MELOTTI ILENIA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SAN BERNARDO 101, presso lo studio dell’avvocato TERRACCIANO GENNARO (TRRGNR60E08F839R) rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFI ALESSANDRA (RFFLSN67R67D704O), ALLEVA PIERGIOVANNI (LLVPGV46D28A463J), ALLEVA FRANCESCO (LLVFNC70P16A944S) -ricorrente- contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.635/2022 depositata il 12/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. Civ.. Ritenuto che non sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, come richiesto dalla ricorrente sulla base della documentata archiviazione del procedimento originato dall’impugnato verbale di accertamento, posto che la fattispecie oggetto del ricorso concerneva esclusivamente una questione processuale ( autonoma impugnabilità o meno del verbale di accertamento) e non anche il merito degli illeciti di cui al verbale in oggetto.

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così