Italian Supreme Court dismisses Telecom Italia's appeal against a lower court judgment due to failure to respond within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Telecom Italia against a Naples Court of Appeal judgment extinguished. The appellant failed to request a decision on the court's proposal for case settlement within the mandatory forty-day period. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within the statutory period constitutes a waiver of the right to appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20643/2024 R.G. proposto da : TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE N. 8, presso lo studio dell’avvocato MARAZZA MARCO (MRZMRC72E26H501P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE FEO DOMENICO (DFEDNC62E04A662D) -ricorrente- contro PUGLIESE COSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALAMATTA, 16, presso lo studio dell’avvocato SILVESTRI LUCA (SLVLCU75A17A345E) rappresentato e difeso dagli avvocati CIRILLO ERNESTO MARIA (CRLRST73P27F839I), CIRILLO FRANCESCO (CRLFNC72D13F839F) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.230/2024 depositata il 21/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così