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Decreto — n. 9115/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9115/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9115/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso 4954-2024, proposto da FONDAZIONE ENPAIA - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati ANGELO PANDOLFO e SILVIA LUCANTONI, con domicilio eletto presso il loro indirizzo PEC ricorrente contro PETRONI GIANLUCA intimato Avverso la sentenza n. 50 del 2023 della Corte d’appello di Cagliari, depositata il 7 settembre 2023 (RG 257/2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9115/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 50 del 2023 della Corte d’appello di Cagliari, depositata il 7 settembre 2023 (RG 257/2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Parole chiave

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termini di ricorso tempestività dell'inoltro decisione incidentale impugnabile impugnazione di decisioni amministrative diritto di ottenere una decisione restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 4954-2024, proposto da FONDAZIONE ENPAIA - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati ANGELO PANDOLFO e SILVIA LUCANTONI, con domicilio eletto presso il loro indirizzo PEC ricorrente contro PETRONI GIANLUCA intimato Avverso la sentenza n. 50 del 2023 della Corte d’appello di Cagliari, depositata il 7 settembre 2023 (RG 257/2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; non v’è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva della parte evocatain giudizio; -2 - P.Q.M Dichiara estinto il giudizio. Roma,