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Decreto — n. 9112/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9112/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9112/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso 5696-2024, proposto da FONDAZIONE ENPAIA - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato NICOLA LUCARELLI, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro GHIANI MARCO GIUSEPPE, intimato Avverso la sentenza n. 75 del 2023 della Corte d’appello di Cagliari, depositata il 7 settembre 2023 (RG 3/2022), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9112/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 75 del 2023 della Corte d’appello di Cagliari, depositata il 7 settembre 2023 (RG 3/2022), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Parole chiave

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riesame della rendita AI decisioni in materia di pensione di anzianità sospensione del diritto all'indennità mantenimento della previdenza rinvio della rendita priorità dell'integrazione sulla rendita

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 5696-2024, proposto da FONDAZIONE ENPAIA - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato NICOLA LUCARELLI, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro GHIANI MARCO GIUSEPPE, intimato Avverso la sentenza n. 75 del 2023 della Corte d’appello di Cagliari, depositata il 7 settembre 2023 (RG 3/2022), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; non v’è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva della parte evocatain giudizio; P.Q.M -2 - Dichiara estinto il giudizio. Roma,