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Ordinanza Interlocutoria — n. 9056/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to improper notification to contumacious party, remanding case for new service.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9056/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Region of Puglia's appeal against the lower court's confirmation of Giulia Violante's claim to maintain her directorial status. Violante argued that consensual employment resolutions were irrevocable and violated good faith, while the Region contended that the Council of State ruling excluded her from future competitive exams, rendering her contracts void. The court rejected the appeal solely on procedural grounds, noting Violante was absent and did not defend herself, thus requiring the appeal to be re-notified to her legal representatives before proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, c. 1, lett. b) c.p.c.: When an appeal is notified to a contumacious party's representatives without the party's personal participation and defense, the appeal must be remanded for re-notification to the party.

Parole chiave

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improper notification contumacious party renewal of service public employment director status consensual resolution remand for new role licenziamento del pubblico dipendente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 360, c. 1, lett. b) c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., 29 aprile 2008, n. 10817
Vanno dunque richiamati, quanto alla notifica alla parte contumace in appello, i principi affermati da Cass., S.U., 29 aprile 2008, n. 10817; cfr.
Cass. 25 luglio 2006, n. 16952
anche Cass. 25 luglio 2006, n. 16952 e Cass.11 maggio 2018, n.
Cass. 11 maggio 2018, n. 11485
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Testo completo

te ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15295-2024 proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. MICHELE SIMONE ed elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 36; -ricorrente - contro VIOLANTE GIULIA; -intimata - avverso la sentenza n. 684/2024 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/5/2024 R.G.N. 1075/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2025 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RITA SANLORENZO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; RILEVATO CHE Dott.LUCIA TRIA - Presidente - Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere - Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere - Dott. ROBERTO BELLE’ - Consigliere rel. - Dott. NICOLA DE MARINIS - Consigliere - Oggetto: Pubblico impiego – Annullamento nomina dirigenti Regione Puglia – atto transattivo stipulato per incentivo all’esodo 1. L’odierna intimata, ex dipendente della Regione, ha agi to dinanzi al Tribunale di Bari esponendo che: - i l suo rapport o era stato risolt o consensualmente a far data dal 1.2.2003 con la qualifica dirigenziale; - di avere ricevuto il 31.1.2019 determin a regionale con cui era stato comunicato il ripristino dell’inquadramento giuridico nell’ex VIII q.f. in luogo della qualifica dirigenziale e tanto in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4888/2013; - era stat a inquadrat a nella I qualifica dirigenziale mediante determinazione n. 452 del 15 maggio 2002 a seguito del superamento del concorso interno ex art. 95 della l.r.

Puglia n. 18 del 1974, al quale erano stata ammess a a partecipare dopo l’esito favorevole di un decennale contenzioso, giusta sentenza del Tar Puglia Lecce n. 7399/2001; - era accaduto che, dopo la stipula degli atti di risoluzione consensuale dei rapporti il Consiglio di Stato con sentenza n. 4888/2013 aveva annullato la sentenza del Tar Puglia Lecce n. 7399/2001 cui avevano fatto seguito le determine regionali intese al ripristino dell’inquadramento contrattuale precedente (giuridico ed economico) e della successiva rideterminazione delle posizioni economiche.

Deduceva che le risoluzioni dei rapporti con la qualifica dirigenziale ai sensi dell’art. 28 della L.R. Puglia n. 7/2002 avevano determinato la irretrattabilità degli inquadramenti a presupposto delle risoluzioni medesime (essendo l’art. 28 destinato proprio ai dirigenti titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato) essendosi determinata la novazione dei rapporti con la qualifica dirigenziale, rapporti che erano poi cessati per effetto di tali risoluzioni consensuali. Chiedeva, pertanto, l’accertamento del diritto a mantenere l’inquadramento nella suddetta qualifica denunciando l’illegittimità delle determine regionali in quanto i contratti individuali di risoluzione consensuale dei rapporti, stipulati in un contesto legislativo di incentivazione all’esodo, erano stati espressamente qualificati come “non soggetti a revoca” e costituivano sopravvenienze che avevano definitivamente cristallizzato la posizione dei lavoratori e deducendo altresì che il comportamento della Regione aveva violato il principio di buona fede e affidamento.

Costituitasi in giudizio la Regione Puglia chiedeva il rigetto dell’avverso ricorso sul presupposto che, per effetto della sentenza n. 4888/2013 del Consiglio di Stato, gli ex dirigenti dovevano considerarsi esclusi dalla prova concorsuale per mancanza dei requisiti di partecipazione e, di conseguenza, erano nulli i contratti individuali di lavoro al tempo stipulati.

2. Il Tribunale accoglieva il ricorso, con sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello di Bari, avverso la quale la Regione Puglia ha proposto ricorso affidandolo a tre motivi. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso per cassazione è stato notificato a Giulia Violante (contumace nel giudizio di appello) presso i difensori costituit i nel giudizio di primo grado e non alla parte personalmentee la stessa non ha svolto attività difensiva. Vanno dunque richiamati, quanto alla notifica alla parte contumace in appello, i principi affermati da Cass., S.U., 29 aprile 2008, n. 10817; cfr. anche Cass. 25 luglio 2006, n. 16952 e Cass.11 maggio 2018, n. 11485., sicché va disposta la rinnovazione della notifica del ricorso, in quanto nulla, a cura della Regione Puglia. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione a Giulia Violante, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione