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Sentenza — n. 8783/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling the Guarantee Fund must calculate pension payments on gross amounts despite net requests.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8783/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court order requiring the payment of a pension fund guarantee based on gross amounts. The INPS argued that since the worker had already received a net judgment against the employer, the fund should only process the net sum without further tax deductions. The court held that the Guarantee Fund must always calculate the pension benefit based on the gross amount owed to the worker, converting net requests to gross to apply statutory tax withholdings correctly. Consequently, the INPS's attempt to withhold taxes on a sum already determined as net was found legally infounded.

Regesto Legislator

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Art. 2120 cod. civ.; Art. 2, comma 5 e 7, Legge n. 297/1982; Art. 23, d.P.R. n. 600/1973; Art. 11, d.lgs. n. 47/2000: In cases of employer insolvency, the INPS Guarantee Fund must calculate the pension benefit based on the gross amount owed to the worker, converting net requests to gross to apply statutory tax withholdings, even if the worker obtained a judgment for net sums.

Parole chiave

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INPS Guarantee Fund TFR gross calculation tax withholding rules employer insolvency pension benefit payment trattenuta detrazioni e rimborsi sgravio fiscale successivo

Disposizioni normative citate

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Art. 2120 cod. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE5.Con il primo motivo è dedotta violazione o falsa applicazione dell'art. 2120 cod. civ., dell'art.
Art. 2, comma 5 e 7, Legge n. 297 del 1982
RAGIONI DELLA DECISIONE5.Con il primo motivo è dedotta violazione o falsa applicazione dell'art. 2120 cod.
Art. 633 e 474 cod. proc. civ.
Art. 2697 cod. civ.
civ., in relazione all'art. 2697 cod. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto che l'obbligo del Fondo di Garanzia riguardasse il TFR lordo ancorché richiesto in sede monitoria ed esecutiva (individuale) come netto.
Art. 2 della Legge n. 297 del 1982
6.Con il secondo motivo è dedotta violazione o falsa applicazione dell'art. 2 della Legge n. 297 del 1982, dell'art.
Art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973
297 del 1982, dell'art. 23 del d.P.R.
Art. 11 del d.lgs. n. 47 del 2000
600 del 73, dell'art. 11 del d.lgs. n. 47 del 2000, in relazione all'art.
art. 2120 cod. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE5.Con il primo motivo è dedotta violazione o falsa applicazione dell'art. 2120 cod. civ., dell'art.
art. 2697 cod. civ
civ., in relazione all'art. 2697 cod. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto che l'obbligo del Fondo di Garanzia riguardasse il TFR lordo ancorché richiesto in sede monitoria ed esecutiva (individuale) come netto.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 8406, 8517 del 2023
Cass. n. 23515 del 2024
Cass. n. 25016 del 2017
11.In riferimento a tale ultimo profilo, sulla scia di Cass. n. 25016 del 2017 e di Cass n.
Cass. n. 25663 del 2017
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 32103-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, MAURO SFERRAZZA; -ricorrente - contro LUJAN LARA AUGUSTO; -intimato - avverso la sentenza n. 87/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/04/2019 R.G.N. 214/2017; Oggetto FONDO DI GARANZIA PAGAMENTO TFR R.G.N.32103/2019 Cron.

Rep. Ud.10/12/2024 PU udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2024 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato MARIA PASSARELLI per delega verbale avvocato VINCENZO TRIOLO. FATTI DI CAUSA 1.La Corte d’appello di Perugia ha confermato la decisione di prime cure che aveva condannato l'INPS a pagare la differenza tra la somma di cui al decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore verso il datore per TFR e le somme corrisposte, allo stesso titolo, dall'INPS, tuttavia, con trattenuta per l'imposta. 2.La Corte territoriale, premesso che il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del datore di lavoro per un importo netto a titolo di TFR e che il Fondo di Garanzia dell'INPS (cui il lavoratore si era rivolto a seguito dell'infruttuoso recupero delle somme dal datore) aveva liquidato le spettanze considerando le somme di cui al decreto ingiuntivo come lorde, e quindi effettuando trattenuta fiscale sulle stesse, ha ritenuto che l'intervento del Fondo di garanzia dovesse riguardare la somma come richiesta del lavoratore. 3.Ha chiesto la cassazione della sentenza l'INPS, con ricorso affidato a due motivi avverso il quale la parte privata non ha svolto attività difensiva. 4.Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE5.Con il primo motivo è dedotta violazione o falsa applicazione dell'art. 2120 cod. civ., dell'art. 2, comma 5 e 7, della Legge n. 297 del 1982, degli artt. 633 e 474 cod. proc. civ., in relazione all'art. 2697 cod. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto che l'obbligo del Fondo di Garanzia riguardasse il TFR lordo ancorché richiesto in sede monitoria ed esecutiva (individuale) come netto. 6.Con il secondo motivo è dedotta violazione o falsa applicazione dell'art. 2 della Legge n. 297 del 1982, dell'art. 23 del d.P.R. n. 600 del 73, dell'art. 11 del d.lgs. n. 47 del 2000, in relazione all'art. 2697 cod. civ., per avere la Corte territoriale trascurato che l'INPS quale gestore del Fondo di garanzia, nonché sostituto di imposta, è obbligato alle ritenute erariali di Legge. 7.I motivi, trattati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. 8.La particolarità della fattispecie concreta, delineata nello storico di lite, è data dal fatto che la somma richiesta dal lavoratore al Fondo di Garanzia dell'INPS, a titolo di TFR, è al netto delle ritenute fiscali.

L'INPS ha considerato tale somma ed ha operato su di essa (nuovamente) le ritenute erariali. 9.Questa Corte si è già occupata, in più occasioni, della fattispecie sovrapponibile alla presente (Cass. nn. 8406, 8517 del 2023; 23515 del 2024) e ha evidenziato come, fermi i principi di diritto elaborati in relazione all'intervento del Fondo di Garanzia, in caso di insolvenza datoriale, gli stessi dovessero, comunque, calibrarsi in ragione della peculiarità del caso concreto. 10.Si è rimarcata, pertanto, la natura previdenziale della prestazione a carico del Fondo e la sua autonomia rispetto al credito vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, ribadendosi anche che l'INPS, in qualità di sostituto di imposta, deve operare tutte le trattenute di legge. 11.In riferimento a tale ultimo profilo, sulla scia di Cass. n. 25016 del 2017 e di Cass n. 25663 del 2017, si è affermato che l'INPS non può operare una seconda trattenuta che incida una seconda volta sull'importo effettivo da erogare, posto che il meccanismo voluto dalla legge è inequivoco e non legittima l'INPS a pretendere che un lavoratore sia assoggetto, per due volte, alla medesima trattenuta di natura fiscale. 12.Rinviando al supporto argomentativo dei precedenti indicati, ciò che la Corte ha precisato, nei recenti arresti citati, è che, ai fini del calcolo della prestazione previdenziale, l'Istituto deve fare sempre riferimento alle somme lorde dovute al lavoratore e ciò sia nel caso in cui la richiesta d’intervento del Fondo faccia espresso riferimento a queste, sia nel caso in cui la richiesta faccia riferimento, come nella specie, ad un titolo contenente le somme al netto.

In quest’ultimo caso, l'Istituto deve provvedere alla conversione al lordo delle somme richieste e determinare l'importo da trattenere per l'adempimento dell'obbligo d'imposta, salvo che le ritenute siano state già operate e versate all'Erario. 13.Conseguentemente al lavoratore va liquidata la corrispondente somma al netto e l'indicato procedimento contabile va rispettato anche ove il lavoratore abbia ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti del datore di lavoro per somme nette (Cass. n. 8517 del 2023, cit., in motivazione); procedimento non seguito dall'INPS che pretende di operare le ritenute su una somma che, in base all'accertamento contenuto in sentenza, costituisce già il netto dell'emolumento maturato dal lavoratore e non corrisposto dal datore di lavoro. 14.In questa prospettiva, il ricorso va dunque rigettato. 15.Non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva. 16.Va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis de