Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Canosa, challenged a second-instance ruling against the defendant, Di Chiara, and the hospital, but did not act within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear all associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17842/2024 R.G. proposto da: CANOSA DOMENICO FERMO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANNA ACERBO e SABINO DE BLASI -ricorrente- contro DI CHIARA NICOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato VITO IORIO -controricorrente- nonché contro AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO, rappresentata e difesa dall’avvocato GERARDO DONNOLI -controricorrente- nonché contro D'ARANNO GIUSEPPINA -intimata- avverso la SENTENZA n. 6/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO DI POTENZA il 22/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi in favore di DI CHIARA NICOLA, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge e in Euro 2.200,00 per compensi in favore dell’AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; nulla va statuito sulle spese con riguardo a D’ARANNO GIUSEPPINA in quanto noncostituita . Così deciso i