Cassation appeal dismissed as judgment extinguished by parties' agreement on costs and jurisdiction under Art. 380-bis CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the parties had agreed to a summary procedure and settled all costs and jurisdictional issues. The appellant, A.O.R.N. Sant'Anna, challenged a lower court judgment against Antonietta Sacco, but the defense filed a joint note confirming mutual adherence to the accelerated definition proposal. The court ruled that such an agreement definitively resolves the case, including appellate expenses, rendering further proceedings unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; When parties agree on both the amount and jurisdiction of the costs in a summary procedure proposal, the judgment is deemed definitive regarding expenses, and the court must declare the appeal extinguished without ruling on costs.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24737/2024 R.G. proposto da : A.O.R.N. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA, domiciliata come da pec registri di giustizia presso l’avvocato SORRENTINO DOMENICO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SACCO ANTONIETTA domiciliata come da pec registri di giustizia presso l’Avv. IZZO MICHELA (ZZIMHL74T43E791B) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 2119/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI il 17/05/2024 vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; dato atto che, successivamente alla scadenza del menzionato termine, il difensore della controricorrente ha depositato nota a firma congiunta con il difensore della ricorrente con la quale essi hanno comunicato che le parti hanno manifestato “adesione” alla proposta di definizione accelerata, “concordando in ordine a somme e competenze” ed insistendo quindi per la declaratoria di estinzione del giudizio; ritenuto che l’effetto di estinzione del giudizio deriva in sé dal pregresso maturare della fattispecie di cui all’art. 380-bis, secondo comma, ultima parte, c.p.c.; ritenuto peraltro che l’avere le parti concordato non solo sulle “somme”, ma anche sulle “competenze” vale evidentemente a dare per definito tra loro anche il profilo delle spese del giudizio di cassazione, tanto che l’istanza congiunta si limita poi a chiedere soltanto la declaratoria di estinzione; ritenuto pertanto che non debba provvedersi sulle menzionate spese;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così decis