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Decreto — n. 8703/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn by the plaintiff after a proposal for settlement was made.

Numero d'incarto Decreto — n. 8703/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished because the plaintiff failed to request a decision within forty days of a settlement proposal. The case involved a dispute between the National Pension Fund and an individual regarding pension benefits, where the plaintiff had previously withdrawn the appeal. Consequently, the court ruled that the procedural requirement for a formal request to decide rendered the appeal invalid.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: If a party does not request a decision within the prescribed period following a proposal for settlement, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal settlement proposal procedure extinction of proceedings civil procedure law failure to request decision riesame della rendita AI rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione diritti a pensione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
163 del 2023 della Corte d’appello di Brescia, depositata il 19 maggio 2023, nella causa 316/2022, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 391, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 23199-2023, proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati MATTIA PERSIANI e GIOVANNI BERETTA, presso lo studio dei quali, in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI, 44/46, è elettivamente domiciliata ricorrente contro FERRETTI GIULIO intimato Avverso la sentenza n. 163 del 2023 della Corte d’appello di Brescia, depositata il 19 maggio 2023, nella causa 316/2022, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; non v’è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva della parte evocata in giudizio; -2 -

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Roma,