Italian court dismisses revocation appeal regarding social security costs, ruling the negative contribution claim falls outside the fee exemption statute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed Virginia Salerno's revocation appeal against a previous order regarding INPS litigation costs. Salerno argued the court failed to apply Article 152 of the Code of Civil Procedure, which exempts losing parties from fees in social security cases. The court rejected this, holding that the exemption applies only to claims seeking benefits, not to actions verifying the absence of a contribution obligation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 152 disp. att. c.p.c.; The fee exemption for losing parties in social security proceedings applies exclusively to claims seeking the granting of benefits, and does not extend to actions verifying the non-existence of a contribution obligation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13657-2024 proposto da: SALERNO VIRGINIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 78, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 12506/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 08/05/2024 R.G.N. 16103/2023;
Oggetto Revocazione R.G.N.13657/2024 Cron. Rep. Ud.17/01/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dallaConsigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: 1.Con ordinanza n.19436 del 10 luglio 2023 questa Corte dichiaravainammissibile il ricorso ordinario proposto da Virginia Salerno avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno nr. 673 del 2017. 2.Avverso l’ordinanza nr. 19436 cit., Virginia Salerno ha proposto ricorso per revocazione, parimenti dichiarato inammissibile, con ordinanza nr. 12506 del 2024.
La Corte ha osservato che la deduzione dell’erronea valutazione dei motivi di ricorso non configurava errore sui fatti. Quanto alle spese, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese. 3.Con l’odierno ricorso, successivamente illustrato con memoria, Virginia Salerno chiede la revocazione dell’ordinanza nr. 12506 del 2024. 4.Deduce l’errore revocatorio nell’omesso esame, da parte della Corte, della dichiarazione di esonero ai sensi dell’art. 152 disp.att.cod.proc.civ. 5.Si è costituito l’INPS con controricorso. CONSIDERATO CHE: 6.Il ricorso è inammissibile. 7.L’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile, e nella parte di interesse, dispone che:
« Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'art. 96, comma 1, c.p.c. non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare […]». 8.La Corte, confrontandosi con la disposizione in oggetto, ha osservato come la finalità della norma sia quella di facilitare l'accesso al giudice previdenziale e assistenziale quando «si occupa di prestazioni che consentono all'avente diritto di uscire dal bisogno» (v. in motivaz.
Cass. nn. 16676 del 2020 e 29010 del 2020); nel contempo, ha osservato che, così individuata la ratio che sorregge la logica di favore di cui la disposizione è espressione, essa deve legarsi strettamente «non a qualsiasi domanda inerente alla materia previdenziale od assistenziale ma - appunto - solo alla domanda tendente ad ottenere prestazioni previdenziali od assistenziali», trattandosi di «disciplina […] espressione di diritto singolare, che non si presta […] ad essere applicato a casi non espressamente indicati» (sempre in motivazione, Cass. nn. 16676 e 29010 del 2020, cit., con i richiami ivi effettuati; v. anche Cass. nr. 1269 del 2021). 9.Si è, pertanto, escluso che in presenza di una «domanda di accertamento negativo dell’obbligo contributivo» (Cass. nr. 8520 del 2023) ricorr ano i presupposti per l’operatività del beneficio.
10. Da quanto precede consegue che alcun errore di fatto è configurabile. La condanna della ricorrente soccombente al pagamento delle spese è coerente con la qualificazione giuridica dellafattispecie concreta. Il ricorso originario ri sulta promosso avverso un avviso di addebito INPS per omesso versamento dei contributi. Si è in presenza, dunque, di un’azione volta all’accertamento negativo del credito contributivo che, per come già precisato dalla Corte, esula dal perimetro di applicazione dell’art. 152 disp.att.c.p.c.
11. Segue la condanna al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
12. Sussistono i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove il pagamento risulti dovuto. PQM Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Inps che liquida in Euro 1.600,00, per compensi professionali, in Euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a n