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Ordinanza — n. 8656/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling telematic disqualification applies to pre-2011 agricultural worker days.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8656/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the INPS's appeal against the Second Instance Court's decision regarding Maria Carmina Biondillo's agricultural worker status. While the lower court had dismissed the INPS's argument that the statute of limitations had expired due to improper notification methods, the Supreme Court found the lower court erred in its legal interpretation. Consequently, the case was remanded to the Second Instance Court to re-evaluate the statute of limitations based on the correct application of the rule that telematic publication constitutes valid notification for all relevant periods.

Regesto Legislator

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Art. 38, commi 6 e 7 del D.L. nr. 98 del 2011; Art. 22 del D.L. nr. 7 del 1970: The notification of disqualification of agricultural worker days via telematic publication by INPS constitutes valid notice for determining the statute of limitations, even for days of work preceding the entry into force of the norm.

Parole chiave

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agricultural worker status statute of limitations telematic notification validity INPS disqualification re-registration lists riesame della rendita AI ricalcolo delle indennità di disoccupazione revoca di prestazioni sociali

Disposizioni normative citate

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Art. 38, commi 6 e 7, del D.L. nr. 98 del 2011, conv. in legge nr. 111 del 2011
Oggetto Art. 38 DL Disconoscimento Giornate di occupazione anteriori all’anno R.G.N.2022/2022 Cron.
Art. 22 del D.L. nr. 7 del 1970, conv. in legge nr. 83 del 1970
111 del 2011,nonché dell’art. 22 del D.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 37974 del 2022
120 del 2020, può averead oggetto anche giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma» (Cass. nr. 37974 del 2022 e successive) .
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2022-2022 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, MASSIMO BOCCIA NERI, SAMUELA PISCHEDDA, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO; -ricorrente - contro BIONDILLO MARIA CARMINA; -intimata - avverso la sentenza n. 4489/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/11/2021 R.G.N. 2838/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dallaConsigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE. Oggetto Art. 38 DL Disconoscimento Giornate di occupazione anteriori all’anno R.G.N.2022/2022 Cron. Rep. Ud.17/01/2025 CC RILEVATO CHE:

1. La Corte di appello di Napoli , con la sentenza indicata in epigrafe,ha confermato la decisione di primo grado che, a sua volta, avevaaccolto la domanda di Maria Carmina Biondillo volta ad accertare un rapporto di lavoro come bracciante agricola, in relazione agli anni dal 2008 al 2010, con diritto alla reiscrizione nei relativi elenchi e aggiornamento dell’estratto contributivo.

2. Per quanto solo rileva in questa sede, la Corte ha respinto l’eccezione di decadenza per non avere l’Inps fornito prova della comunicazione del provvedimento di disconoscimento. A tale riguardo, la Corte territoriale ha osservato come non potesse ritenersi valida la notifica effettuata mediante pubblicazione telematica dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli, ai sensi dell’art. 38 del D.L. nr. 98 del 2011, in quanto riguardante giornate di occupazione anteriori all’anno 2011.

3. Avverso detta decisione h a proposto ricorso l’ I nps, con un unico motivo.È rimasta intimata la parte privata. CONSIDERATO CHE:

4. Con l’unico motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 nr.3 c.p.c.-è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 6 e 7, del D.L. nr. 98 del 2011 , convertito in legge nr . 111 del 2011,nonché dell’art. 22 del D. L. nr. 7 del 1970 , conv. in legge nr. 83 del 1970.

5. L’Inps assume l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto non operante, ai fini della verifica del regime decadenziale, la notifica del disconoscimento effettuata mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell’art. 38 cit. Nel caso concreto, avuto riguardo al momento della notifica mediante pubblicazione sul sito dell’Inps ( 14 giugno 2013), l’azione, promossa con ricorso depositato il 1° dicembre 2014, risultava tardiva per maturata decadenz a ex art. 22 cit.

6. Il ricorso è fondato.

7. Questa Corte ha affermato che « La notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell’ INPS nel propriosito internet, ai sensi dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020, può averead oggetto anche giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma» (Cass. nr. 37974 del 2022 e successive) .

8. La pronuncia impugnata si è discostata dall’esposto principio. La causa va pertanto rinviata alla Corte d'appello diNapoli che, in diversa composizione, rinnoverà l'esame della controversia in conformità all’indirizzo ribadito nella presente ordinanza e, in base all'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., provvederà anche sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli, in