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Ordinanza — n. 8653/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal, quashing cost award due to failure to apply litigation expense exemption principle.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8653/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially accepted the appeal against a lower court ruling that dismissed a claim for invalidating agricultural worker cancellations. The appellant argued that the lower court incorrectly applied procedural rules regarding notification and litigation costs. The court found the first argument invalid but ruled that the lower court erred in denying the exemption from litigation expenses, ordering the quashing of the cost award.

Regesto Legislator

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Art. 152 att. c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The exemption from litigation expenses for the losing party applies to disputes concerning the illegitimacy of INPS provisions for the repayment of agricultural unemployment benefits adopted due to the beneficiary's cancellation from the workers' list.

Parole chiave

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agricultural workers litigation expenses INPS provisions procedural notification retroactivity principle cost compensation cancellation from list mantenimento della previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 12-bis, R.D. n. 1949/1940
Art. 38, comma 6, d.l. n. 98/2011
111/2011), per avere i giudici territoriali ritenuto che la procedura di notificazione mediante pubblicazione telematica sul sito internet dell’INPS, siccome introdotta dall’art. 38, d.l.
Art. 152 att. c.p.c.
98/2011, cit., dovesse applicarsi anche ai provvedimenti di cancellazione relativi a periodi anteriori alla sua entrata in vigore; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 152 att. c.p.c. e dell’art.
Art. 112 c.p.c.
Art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011
111/2011), per avere i giudici territoriali ritenuto che la procedura di notificazione mediante pubblicazione telematica sul sito internet dell’INPS, siccome introdotta dall’art. 38, d.l.
Art. 8, comma 5, d.lgs. n. 375/1993
98/2011, cit., non rechi abrogazione espressa né dell’art. 8, comma 5, d.lgs. n. 375/1993, né dell’art.
Art. 9-quinquies, comma 4, d.l. n. 510/1996
375/1993, né dell’art. 9-quinquies, comma 4, d.l.
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11197 del 2024
Cass. n. 4293 del 2025
Cass. n. 37974 del 2022
11197 del 2024 e 4293 del 2025, sulla scorta di Cass. n. 37974 del 2022); che è stato inoltre chiarito che l’anzidetta interpretazione non viola in alcun modo il canone di irretroattività delle leggi di cui all’art.
Cass. n. 10038 del 2024
Cass. n. 965 del 2025
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32004-2021 proposto da: CIOFFOLETTI GELSOMINA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANCARLO GARGIONE; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, MARIA PASSARELLI, SAMUELA PISCHEDDA, VINCENZO TRIOLO, MASSIMO BOCCIA NERI; -controricorrente - Oggetto Previdenza agricoli R.G.N.32004/2021 Cron.

Rep. Ud.17/01/2025 CC avverso la sentenza n. 512/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 22/06/2021 R.G.N. 1003/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 22.6.2021, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato, per intervenuta decadenza, la domanda di Gelsomina Cioffoletti volta alla declaratoria d’illegittimità della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno 2010 e del provvedimento con cui l’INPS le aveva richiesto la restituzione delle prestazioni di disoccupazione agricola e, ritenendo inapplicabile ratione materiael’art. 152 att. c.p.c., ha condannato l’appellante alla rifusione delle spese del grado; che avverso tale pronuncia Gelsomina Cioffoletti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 17.1.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 12-bis, R.D. n. 1949/1940, e 38, comma 6, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), per avere i giudici territoriali ritenuto che la procedura di notificazione mediante pubblicazione telematica sul sito internet dell’INPS, siccome introdotta dall’art. 38, d.l. n. 98/2011, cit., dovesse applicarsi anche ai provvedimenti di cancellazione relativi a periodi anteriori alla sua entrata in vigore; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 152 att. c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte di merito disposto condanna in suo danno alla rifusione delle spese sull’erroneo presupposto che l’esonero dal pagamento delle spese di lite ivi disciplinato non potesse applicarsi allorché la domanda principale abbia ad oggetto la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e solo consequenzialmente si sia inteso contrastare la richiesta di restituzione di prestazioni previdenziali indebitamente corrisposte; che il primo motivo è infondato, essendosi chiarito che, sebbene l’art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011, cit., non rechi abrogazione espressa né dell’art. 8, comma 5, d.lgs. n. 375/1993, né dell’art. 9-quinquies, comma 4, d.l. n. 510/1996, si tratta di una conseguenza necessariamente connessa alla modifica che esso ha apportato alla funzione dell’elenco trimestrale, atteso che, diversamente da quanto avveniva in precedenza, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti a seguito di accertamenti dell’INPS non sono più distinti dall’elenco trimestrale che prima, giusta l’art. 9-quinquies, comma 2, d.l. cit., era deputato semplicemente a indicare i nominativi dei lavoratori e le giornate di lavoro prestato, ma entrano a far parte degli elenchi trimestrali di variazione, e la notificazione di tali provvedimenti, che in base agli artt. 8, comma 5, d.lgs. n. 375/1993, e 9-quinquies, d.l. n. 510/1996, avveniva mediante comunicazione individuale all’interessato, avviene ora con la pubblicazione dell’elenco trimestrale, secondo le stesse modalità previste per la pubblicazione sul sito INPS degli elenchi nominativi annuali (così da ult.

Cass. nn. 11197 del 2024 e 4293 del 2025, sulla scorta di Cass. n. 37974 del 2022); che è stato inoltre chiarito che l’anzidetta interpretazione non viola in alcun modo il canone di irretroattività delle leggi di cui all’art. 11 prel c.c., atteso che, se è vero che i disconoscimenti incidono sul rapporto assicurativo, l’art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011, cit., è norma che regola soltanto la forma dell’atto di disconoscimento, determinandone le modalità di comunicazione, e non può che riguardare tutti gli elenchi trimestrali successivialla sua entrata in vigore, ancorché recanti disconoscimenti relativi a periodi anteriori, essendo la fonte del potere di disconoscimento da ricercare nella più ampia potestà pubblica di cui l’ente previdenziale è attributario in ordine alla verifica dei presupposti per l’erogazione delle provvidenze per i lavoratori agricoli (cfr. art. 15, comma 3°, d.l. n. 7/1970, conv. con l. n 83/1970, e art. 9, comma 1, d.lgs. n. 375/1993), rispetto alla quale l’art. 38, comma 7, cit., nulla ha disposto (così ancora Cass. n. 37974 del 2022, cit., in motivazione); che il secondo motivo, viceversa, è fondato, dovendo darsi continuità al principio secondo cui la disciplina dell’esenzione per la parte soccombente di cui all’art. 152 att. c.p.c. trova applicazione anche alle controversie aventi ad oggetto l’illegittimità del provvedimento dell’INPS di ripetizione delle somme erogate a titolo di disoccupazione agricola, adottato in ragione della cancellazione del beneficiario dall’elenco dei braccianti (cfr.

Cass. n. 10038 del 2024); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvionella parte recante la condanna dell’odierna ricorrente alla rifusione delle spese del grado, essendo stata adottata in carenza di potere giurisdizionale (Cass. n. 965 del 2025); che l’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato l’odierna ricorrente alla rifusione delle spe