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Ordinanza — n. 8651/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on inadmissibility grounds regarding statutory limitation periods in agricultural worker registration cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8651/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's dismissal of the claim to re-register as an agricultural worker. The applicant argued that the statutory limitation period for the action began upon the issuance of the insurance extract rather than the publication of the exclusion list. The court rejected this distinction, ruling that factual reconstruction of the exclusion constitutes a matter for the trial judge, not the cassation court, and thus the appeal lacked merit under Article 360 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 22 D.L. 7/1970; Art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.: The cassation court cannot substitute its own factual assessment for the trial judge's evaluation of the concrete case facts when determining the start of a statutory limitation period, limiting its review to legal errors in the application of the law.

Parole chiave

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statutory limitation period agricultural worker registration cassation inadmissibility factual reconstruction insurance extract issuance branca d'attività con diritto all'indennità ricalcolo delle indennità di disoccupazione beneficiario di indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 22 D.L. 7/1970
A fondamento della decisione, per quanto solo rileva in questa sede, la Corte di merito ha ritenuto che fosse maturata ladecadenza dall’esercizio del diritto, ai sensi dell’art. 22 del DL nr.
Art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso - formulato ai sensi dell'art. 360 nr 3 cod.proc.civ.- è dedotta la falsa applicazione dell’art.
Art. 360 nr. 5 cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso - formulato ai sensi dell'art. 360 nr 3 cod.proc.civ.- è dedotta la falsa applicazione dell’art.
Art. 152 disp. att. c.p.c.
Non sussistono, infatti, i presupposti per applicare la disciplina di cui all’art. 152 disp.att.c.p.c.
D.P.R. 115/2002
art. 152 disp.att.c.p
Non sussistono, infatti, i presupposti per applicare la disciplina di cui all’art. 152 disp.att.c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 25182 del 2024
Cass. nr. 25182 del 2024) .
Cass. sez. un. nr. 8053 e 8054 del 2014
Cass. nr. 16676 del 2020
Quest’ultima, infatti, vie n e in rilievo nei soli giudizi -diversi da quello di specie- in cui oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio sia una prestazione previdenziale e/o assistenziale (Cass. nr. 16676 del 2020 e successive conformi).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31845-2021 proposto da: ESPOSTO ANDREA, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO DI FEO, LOREDANA LIONETTI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1092/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 07/06/2021 R.G.N. 1985/2019; Oggetto Cancellazione elenchi lavoratori agricoli Decadenza R.G.N.31845/2021 Cron. Rep. Ud.17/01/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dallaConsigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. La Corte di appello di Bari , con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato , sia pure con diversa motivazione, la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva rigettato la domanda di Andrea Esposto volta ad ottenere la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, per l’anno 2011, con aggiornamento dell’estratto contributivo.

2. A fondamento della decisione, per quanto solo rileva in questa sede, la Corte di merito ha ritenuto che fosse maturata ladecadenza dall’esercizio del diritto, ai sensi dell’art. 22 del DL nr. 7 del 1970. Ciò in quanto, i l disconoscimento era stato notificato, con il secondo elenco nominativo trimestrale del 2014, mediante pubblicazione telematica sul sito Internet dell’istituto, dal 15 settembre 2014 al 30 settembre 2014. Da tale pubblicazione si evinceva « chiaramente l’avvenuto disconoscimento in dannodi Esposto Andrea delle 150 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno 2011» ( v. pag. 3 della sentenza impugnata). Tardiva era dunque l’azione propostacon ricorso depositato il 14 marzo 2018.

3. Avverso tale pronuncia, la parte in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

4. L 'INPS ha resistito, con controricorso . CONDIDERATO CHE:

5. Con il primo motivo di ricorso - formulato ai sensi dell'art. 360 nr 3 cod.proc.civ.- è dedotta la falsa applicazione dell’art. 22 del D.L. nr. 7 del 1970 convertito nella legge nr. 83/ 70, per avere la Corte territoriale erroneamente individuato il dies a quo del termine di decadenza nella data di pubblicazione del secondo elenco di variazione 2014 anziché nella data di rilascio dell’estratto conto assicurativo. Ciò in quanto, contrariamente a quanto rilevato dalla Corte, l’elenco del 30 settembre 2014 non avrebbe recatoalcun disconoscimento.

6. Il motivo è inammissibile, in applicazione del costante insegnamento della Corte per cui «la violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecieastratta recata da una norma dilegge ed implica, pertanto, un problema interpretativo di quest'ultima, laddove l'allegazione di un'erronea applicazione dellalegge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ed inerisce, pertanto, alla tipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione»( in ultimo, v. Cass. nr. 25182 del 2024) .

7. In altri termini, la ricostruzione dei fatti storici - quale è anche il contenuto degli elenchi di variazione- costituisce un prius rispetto all’applicazione delle norme di diritto ed è censurabile, in sede di legittimità, nei soli limiti del vizio di cui all’art. 360 nr. 5 cod. proc.civ., qui -pure a voler riqualificare le censure - non ritualmente prospettato, secondo gli enunciati di Cass., sez.un., nr. 8053 e 8054 del 2014.

8. Il secondo motivo c he riguarda « l’aggiornamento contributivo»resta di conseguenza assorbito.

9. La decadenza dall’azione giudiziaria impedisce l’accertamento del rapporto di lavo ro agricolo , presupposto imprescindibile del l'obbligazione contributiva e , in modo speculare, di ogni connesso diritto del lavoratore.10.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Non sussistono, infatti, i presupposti per applicare la disciplina di cui all’art. 152 disp.att.c.p.c. (riconosciuta invece dal giudice di merito). Quest’ultima, infatti, vie n e in rilievo nei soli giudizi -diversi da quello di specie- in cui oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio sia una prestazione previdenziale e/o assistenziale (Cass. nr. 16676 del 2020 e successive conformi). 11.Sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Inps che liquida in Euro 2.500,00, per compensi professionali, in Euro 200,00 , per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a n