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Ordinanza — n. 8644/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on agricultural labor proof, citing inadmissibility due to prior judgment and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8644/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claimants' request to prove a subordinate labor relationship in agriculture. The lower courts had already established the gratuitous nature of the work based on pay slips and witness testimony, which the Supreme Court found sufficient. The Court ruled that the appeal was barred because the claimants attempted to rely on a subsequent judgment that was itself inadmissible, thereby preventing any review of the factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 116 cod. proc. civ.; Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002: An appeal is inadmissible if it relies on a subsequent judgment declared inadmissible, as the principle of res judicata precludes re-examining facts already definitively settled.

Parole chiave

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agricultural labor relationship burden of proof subsequent judgment res judicata inadmissible appeal witness testimony procedural preclusion disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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Art. 116 cod. proc. civ.
Le critiche della parte ricorrente pretendono di scalfire la valutazione delle risultanze istruttorie, compiuta in termini concordi dai giudici di primo e di secondo grado, e di ottenere una revisione del giudizio di fatto, attraverso la non pertinente deduzione della violazione dell'art. 116 cod.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater , del D.P.R.
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio, in quanto sussistono le condizioni per l’esonero, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., condizioni, peraltro, già esaminate nella sentenza d’appello (pag.
art. 116 cod. proc. civ
Le critiche della parte ricorrente pretendono di scalfire la valutazione delle risultanze istruttorie, compiuta in termini concordi dai giudici di primo e di secondo grado, e di ottenere una revisione del giudizio di fatto, attraverso la non pertinente deduzione della violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.
art. 378 cod.proc.civ
C on la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod.proc.civ., parte ricorrente deduce, tuttavia, un giudicato esterno sopravvenuto, rappresentato da due pronunce del Tribunale di Caltagirone.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio, in quanto sussistono le condizioni per l’esonero, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., condizioni, peraltro, già esaminate nella sentenza d’appello (pag.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 6774 del 2022
Cass. nr. 23518 del 2018
Questa C orte ha già affermato che « nel giudizio di legittimità è preclusa l'applicabilità, d'ufficio, dello ius superveniens[…] ove i motivi di ricorso, che riguardino, anche solo indirettamente, la disciplina sopravvenuta, siano dichiarati inammissibili»(Cass. nr. 23518 del 2018, con richiamo a Cass.nr.
Cass. nr. 16266 del 2011
Cass. nr. 80 del 2011
16266 del 2011e a Cass. nr. 80 del 2011 in motivazione) per qualunque ragione.
Cass. sez.un. nr. 226 del 2001
Cass. nr. 10038 del 2024
Come riportato nello storico di lite, infatti, con l’originario ricorso, unitamente alle domand e di riconoscimento del diritto all’iscrizione negli elenchi, i ricorrent i hanno propo sto anche quelle dirett e ad ottenere le prestazioni pre videnziali consequenziali (Cass. nr. 10038 del 2024 con richiamo a Cass.nr.
Cass. nr. 37973 del 2022
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21700-2021 proposto da: RIGGIO ALFIO, RIGGIO CARMELO, RIGGIO SALVATORE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AULO PLAUZIO 5, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO CUNSOLO, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO GAETANO SPATARO; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 28/2021 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 10/02/2021 R.G.N. 224/2019;

Oggetto Rapporto di lavoro in agricoltura Prestazioni. Onere prova R.G.N.21700/2021 Cron. Rep. Ud.17/01/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dallaConsigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: 1.Con separati ricorsi, riuniti in corso di causa, gli odierni ricorrenti agivano per l’accertamento del loro diritto all’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e alle conseguenti prestazioni. 2.Il Tribunale di Gela rigettava l e domand e e la Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la decisionedi primo grado. 3.A fondamento del decisum , la Corte territoriale ha argomentato che le buste paga, le comunicazioni formate dal datore di lavoro e le deposizioni assunte in causa – generiche oltre che contraddittorie -non dimostravano in maniera rigorosa i rapporti di lavoro subordinato e non erano dunque idonee a vincere la presunzione di gratuità delle prestazioni rese in ambitofamiliare affectionis vel benevolentiae causa. 4.Chiedono la cassazione della sentenzale parti indicate in epigrafe, con due motivi. 5.L'INPS resiste con controricorso.

CONSIDERATO CHE: 6.Con il primo motivo, è dedotta la violazione degli artt. 2094, 2697, 2699, 2729, 2735 cod.civ., 115 e 116 cod.proc.civ. in merito all’onere probatorio gravante sul lavoratore dipendente in ipotesi di lavoro intercorrente tra familiari e all’efficacia probatoria delle risultanze ispettive. 7.La sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere insufficiente il materiale probatorio e non sufficientemente dimostrata la natura subordinata dei rapporti controversi. Le testimonianze acquisite avevano confermato in maniera inequivocabile e puntuale, con cognizione diretta dei fatti di causa, i rapporti in agricoltura. 8.Con il secondo motivo è dedotto «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

La Corte di appello avrebbe proceduto alla valutazione delle prove testimoniali condizionata da un manifesto pregiudizio di inattendibilità dei testi. 9.I motivi possono congiuntamente esaminarsi, presentando analoghi ed evidenti profili di inammissibilità.

10. Anche i l primo motivo, sub specie di violazione di legge, denuncia vizio di motivazione, non ammissibile in presenza di una sentenza cd. «doppia conforme».

11. La valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni piuttosto che di altri, la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del meritoe qui non più sindacabili.

12. La sentenza impugnata muove d a lla corretta premessa teorica ( v. Cass. nr. 1295 del 2023) che, quando a seguito di un controllo, l’INPS disconosca il rapporto di lavoro che costituisce il presupposto dei diritti azionati, grav a sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei bracciantiagricoli a tempo determinato; pertanto, in applicazione della indicata regola iuris, con valutazione coincidente con quella del giudice di primo grado, la Corte territoriale è giunta alla conclusione che tale prova non sia stata offerta.

Nello specifico, p er i giudici territoriali, non hanno rappresentato prove idonee i documenti di formazione unilaterale del medesimo datore di lavoro (v. pagina 4della sentenza impugnata) e le deposizioni raccolte - lungi dall’essereconsiderate intrinsecamente inattendibili per lo status dei testimoni interrogati - si sono piuttosto rivelate carenti di specifici tà in ordine al concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro subordinato (v., peraltro, in relazione a fattispecie sovrapponibile alla presente, anche Cass. nr. 4207 del 2023).

13. Le critiche della parte ricorrente pretendono di scalfire la valutazione delle risultanze istruttorie, compiuta in termini concordi dai giudici di primo e di secondo grado, e di ottenere una revisione del giudizio di fatto, attraverso la non pertinente deduzione della violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. Le censure, infatti, non illustrano alcuna delle fattispecie che danno luogo alla violazione dell' indicata norma processuale , secondo le indicazioni di questa Corte. Nel ponderare, criticamente, tutti gli elementi acquisiti al giudizio, i riscontri documentali e le deposizioni assunte, la Corte territoriale ha esercitato il suo prudente apprezzamento, senza attribuire alla valutazione d'una prova il valore proprio di un'altra prova. ( in argomento, ex multis, Cass. nr.6774 del 2022 ).

14. C on la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod.proc.civ., parte ricorrente deduce, tuttavia, un giudicato esterno sopravvenuto, rappresentato da due pronunce del Tribunale di Caltagirone.

15. Reputa il Collegio che il rilievo di inammissibilità dei motivi di ricorso osti all’esame della relativa questione . L a declaratoria di inammissibilità ha determinato la stabilita e irrevocabilità delle statuizioni di merito contestate, con preclusione di ogni ulteriore disamina.16. L’applicabilità del giudicato sopravvenuto non può, infatti, accedere ad un ricorso tardivo o, più in generale, inammissibile o improcedibile, ovvero, come nella specie, con motivi inammissibili quale che sia la ragione della relativa declaratoria.

17. Questa C orte ha già affermato che « nel giudizio di legittimità è preclusa l'applicabilità, d'ufficio, dello ius superveniens[…] ove i motivi di ricorso, che riguardino, anche solo indirettamente, la disciplina sopravvenuta, siano dichiarati inammissibili»(Cass. nr. 23518 del 2018, con richiamo a Cass.nr. 16266 del 2011e a Cass. nr. 80 del 2011 in motivazione) per qualunque ragione.

18. Il principio è riferibile anche alla presente fattispecie ove si consideri che il giudicato altro non è che la «legge del caso concreto»( Cass. sez.un. nr. 226 d el 2001) e, quindi, ovesopravvenuto, costituisce ius superveniens .

19. Per quanto innanzi, il ricorso va dichiarato inammissibile.

20. Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio, in quanto sussistono le condizioni per l’esonero, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., condizioni, peraltro, già esaminate nella sentenza d’appello (pag. 7 ult. cpv.). Come riportato nello storico di lite, infatti, con l’originario ricorso, unitamente alle domand e di riconoscimento del diritto all’iscrizione negli elenchi, i ricorrent i hanno propo sto anche quelle dirett e ad ottenere le prestazioni pre videnziali consequenziali (Cass. nr. 10038 del 2024 con richiamo a Cass.nr. 37973 del 2022, in motiv.).

21. Sussistono, invece , i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst