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Ordinanza — n. 8639/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity regarding procedural delays and inadmissibility of retrial requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8639/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Carmen Carnevale's appeal against the Second Instance Court's dismissal of her claim for an agricultural employment relationship with 'Macellaro Ciro' in 2009. Carnevale argued that the INPS failed to meet specific procedural deadlines for notification and appeal, while also requesting a review of conflicting witness testimonies. The court found the procedural complaints inadmissible due to a lack of specificity in identifying the relevant documents and ruled that substantive retrial requests cannot be raised in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c.; Art. 435 c.p.c.; Art. 2697 e 2700 c.c.: A cassation appeal must strictly comply with specificity requirements regarding procedural errors, and requests for a retrial of factual findings are inadmissible in this jurisdiction.

Parole chiave

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lack of specificity procedural deadlines cassation admissibility agricultural employment retrial request inadmissibility integrazione nell'assicurazione disoccupazione ricalcolo delle indennità di disoccupazione indennità di disoccupazione dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c.
11325 del 2023), in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte - oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma 1, nr.
Art. 435 c.p.c.
P uò aggiungersi, con riguardo alla censura di tardività dell’appello per avere l’INPS notificato il gravame oltre i dieci giorni dall’emissione del decreto di comparizione delle parti, che il termine di dieci giorni assegnato dall’art. 435 c.p.c.
Art. 2697 e 2700 c.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d .P.R.
art. 435 c.p
P uò aggiungersi, con riguardo alla censura di tardività dell’appello per avere l’INPS notificato il gravame oltre i dieci giorni dall’emissione del decreto di comparizione delle parti, che il termine di dieci giorni assegnato dall’art. 435 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3612 del 2022
4 e 6, c.p.c., che impongono non soltanto la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse ai fini della censura (tra le altre, Cass. n. 3612 del 2022), ma altresì l’indicazione del luogo del fascicolo processuale e/o di parte in cui essi sono attualmente reperibili (così Cass.
Cass. n. 28184 del 2020
3612 del 2022), ma altresì l’indicazione del luogo del fascicolo processuale e/o di parte in cui essi sono attualmente reperibili (così Cass. n. 28184 del 2020 cui hanno dato continuità, tra le più recenti, Cass.
Cass. nn. 42047 del 2021, 3760, 24434 e 30378 del 2022
28184 del 2020 cui hanno dato continuità, tra le più recenti, Cass. nn. 42047 del 2021, 3760, 24434 e 30378 del 2022).
Cass. n. 21358 del 2010
Cass. Sez.Un. n. 20604 del 2008
21358 del 2010, che si è fatta carico di distinguere la fattispecie della notificazione tardiva rispetto a quella dell’omessa notificazione, su cui Cass. Sez.Un. n. 20604 del 2008 aveva fondato il dictum richiamato nel ricorso per cassazione; nello stesso senso, da ult., v.
Cass. nn. 15358 del 2017 e 24034 del 2020
Cass. n. 20866 del 2020
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Ordinanza Interlocutoria — n. 33651/2025 — snciv
Cassation court remands agrarian labor case to lower court for public hearing due to specific case peculiarities.
Ordinanza — n. 33056/2021 — snciv
Cassation court dismisses INPS appeal regarding agricultural worker re-registration and statutory decadenza periods. The court ruled that the 'cutting laws' decree explicitly abrogated the 1970 law without saving it, despite the 2005 law's savings clause. Consequently, the lower court correctly applied the new 2011 decadenza rule to the case. The INPS appeal is rejected as unfounded. The court held that the 2008 'taglia leggi' decree explicitly abrogated the 1970 law and its 1970 conversion decree, as the 2005 savings clause only protected implicit abrogations, not explicit ones. Since the 2011 law reintroduced the decadenza period, the lower court correctly applied the new rule to the case. The INPS appeal is dismissed. The court held that the 2008 'taglia leggi' decree explicitly abrogated the 1970 law and its 1970 conversion decree, as the 2005 savings clause only protected implicit abrogations, not explicit ones. Since the 2011 law reintroduced the decadenza period, the lower court correctly applied the new rule to the case. The INPS appeal is dismissed. The court held that the 2008 'taglia leggi' decree explicitly abrogated the 1970 law and its 1970 conversion decree, as the 2005 savings clause only protected implicit abrogations, not explicit ones. Since the 2011 law reintroduced the decadenza period, the lower court correctly applied the new rule to the case. The INPS appeal is dismissed.
Ordinanza — n. 382/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of request for re-registration and res judicata on employer status.
Sentenza — n. 33189/2021 — snciv
Cassation Court rejects INPS appeal, upholding agricultural worker classification based on initial declaration errors.
Sentenza — n. 20024/2026 — snciv
Italian court dismisses appeal on agricultural labor registration, ruling actual work matters more than company reclassification.

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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13851-2021 proposto da: CARNEVALE CARMEN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILLA 7, presso lo studio dell'avvocato MANUELA OLIVIERI, rappresentata e difesa dall'avvocato CORRADO SPINA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 439/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 05/11/2020 R.G.N. 29/2018; Oggetto Lavoro agricolo R.G.N.13851/2021 Cron. Rep. Ud.17/01/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dallaConsigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. La Corte d'appello di Salerno, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da Carmen Carnevale volta ad accertare un rapporto di lavoro agricolo con l’azienda “Macellaro Ciro” per l’anno 2009, con conseguente diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.

2. A vverso tale pronuncia, Carmen Carnevale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; l’INPS ha depositato controricorso. CONSIDERATO CHE:

3. C on il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 276 e 277 c.p.c. per non avere la Corte di merito pronunciato sulla tardività dell’appello dell’Istituto, siccome notificato oltre i dieci giorni dall’emissione del decreto di comparizione.

4. C on il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 327 c.p.c. poiché l’atto di appello sarebbe stato proposto oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado presso la sede provinciale INPS di Salerno ove sono ubicati gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale dell’Istituto.

5. I primi due motivi presentano analoghi profili di inammissibilità, per difetto di specificità.

6. È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la deduzione in questa sede di legittimità di un error in procedendo, che legittima l'esercizio da parte di questa Corte del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, da valutarsi in relazione ai principi di specificità e autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1°, nn. 4 e 6, c.p.c., che impongono non soltanto la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse ai fini della censura (tra le altre, Cass. n. 3612 del 2022), ma altresì l’indicazione del luogo del fascicolo processuale e/o di parte in cui essi sono attualmente reperibili (così Cass. n. 28184 del 2020 cui hanno dato continuità, tra le più recenti, Cass. nn. 42047 del 2021, 3760, 24434 e 30378 del 2022).

Èpur vero che, secondo il più recente orientamento nomofilattico, l’autosufficienza del ricorso, corollario del requisito di specificità dei motivi, deve essere interpretato in maniera elastica (tra le altre Cass. nr. 11325 del 2023), in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte - oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma 1, nr. 6 cod.proc.civ., come novellato dal d.lgs. nr. 149 del 2022 - e alla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDUdel 28 ottobre 2021 (Succi e altri c. Italia), che lo ha ritenuto compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, a condizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass. nr. 12481 del 2022).

7. Nella specie, però, il contenuto delle censure non consente in alcun modo al Collegio una chiara e completa cognizione dei fatti necessari ad apprezzare la decisività dei rilievi. La ricorrente, infatti , pur deducendo l’inammissibilità dell’appello, sotto due diversi profili, non ha trascritto, nemmeno limitatamente alle parti sufficienti a dare alle censure un non opinabile fondamento fattuale, né la relata di notifica della sentenza di primo grado né il decreto di fissazione dell’udienza in sede di gravame con la relata della notifica di esso.

8. P uò aggiungersi, con riguardo alla censura di tardività dell’appello per avere l’INPS notificato il gravame oltre i dieci giorni dall’emissione del decreto di comparizione delle parti, che il termine di dieci giorni assegnato dall’art. 435 c.p.c. all'appellante per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non è perentorio, di talché la sua inosservanza non comporta alcuna decadenza dall’impugnazione (così già Cass. n. 21358 del 2010, che si è fatta carico di distinguere la fattispecie della notificazione tardiva rispetto a quella dell’omessa notificazione, su cui Cass. Sez.Un. n. 20604 del 2008 aveva fondato il dictum richiamato nel ricorso per cassazione; nello stesso senso, da ult., v. Cass.nn. 15358 del 2017 e 24034 del 2020).

9. Anche la seconda censura di tardività dell’appello per mancato rispetto del termine breve di impugnazione, sulla base delle stesse argomentazioni della ricorrente, è infondata. La parte ricorrente non deduce, contrariamente a quanto osservato nella sentenza impugnata, che nella relata di notificazione vi era indicazione dei difensori domiciliatari dell’Istituto.

10. Vale al riguardo ricordare il principio espresso , a sezioni unite, dalla Corte con pronuncia nr. 20866 del 2020 secondo cui: «la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza». 11.Con il terzo motivo , la ricorrente deduce omessa, illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. per non avere la Corte territoriale valutato le incongruenze tra le deposizioni rese agli ispettori dell’Istituto e quelle raccolte nel corso del giudizio di primo grado.

12. Il motivo è inammissibile . Tu tte le censure, anche quelle sub specie di violazione di legge sostanziale, si propongono di veicolare una richiesta di riesame delle risultanze istruttorie, sia documentali che testimoniali, sulla scorta delle quali i giudici territoriali hanno escluso la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Ciòche non è possibile in questa sede di legittimità. 13.Per quanto innanzi, il ricorso va , nel suo compless o, rigettato. 14.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 15.Sussistono i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo ove il versamento risulti dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dell’Inps, che liquida in Euro 3 . 000 , 00, per compensi professionali, in Euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d .P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a