Cassation court dismisses INPS appeal, ruling fitness centers are sports facilities requiring ENPALS contributions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court overturned the Bologna Court of Appeal's decision, which had exempted a fitness center from ENPALS contributions by classifying it as a tertiary service rather than a sports facility. The INPS argued that the center's activities should be treated as sports-related, but the lower court prioritized the aesthetic and recovery nature of the services over the physical infrastructure. The Supreme Court ruled that the definition of 'sports facilities' under the relevant decree includes gyms and fitness centers regardless of whether they host public sporting events, thereby mandating the contributions previously denied.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43 comma 2 della L. 289/2002; DM 17445/2005 e DM 17454/2005: The court establishes that employees and workers of sports facilities of any kind, including gyms and fitness centers, are generally subject to ENPALS insurance obligations, and the definition of such facilities does not require the hosting of public sporting events or the exclusion of private activities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3267-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; -ricorrente - contro SPORT PLANET S.A.S. DI BERTO FABRIZIO C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALERIO PUBLICOLA 67, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA ROSSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocatoERNESTO RUSSO; -controricorrente - Oggetto CONTRIBUTI ENPALS R.G.N.3267/2019 Cron.
Rep. Ud.30/01/2025 CC avverso la sentenza n. 558/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/07/2018 R.G.N. 267/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 3267/19 Rilevato che: Con sentenza del giorno 17.7.18 n. 558, la Corte d’appello di Bologna rigettava il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, che aveva accolto il ricorso proposto dalla società Sport Planet sas di Berto Fabrizio C., volto a contestare l’avviso di addebito che richiedeva il pagamento della somma di € 273.153,26, da versare come contributi Inps per la gestione ex Enpals.
Il medesimo Tribunale aveva ritenuto infondato l’assunto dell’Istituto previdenziale che, sulla base di un verbale ispettivo, era volto a riqualificare come sportiva e non di centro benessere l’attività svolta da Sport Planet sas, ai fini del versamento della contribuzione all’ex Enpals: difatti, ad avviso dell’Istituto previdenziale, i lavoratori autonomi preposti ai corsi della struttura avrebbero operato all’interno di quello che può essere definito un “impianto sportivo”, per cui erano da assoggettare alla disciplina contributiva prevista per i lavoratori dello spettacolo, con la conseguenza che la società Sport Planet avrebbe dovuto versare i contributi previsti presso la gestione ex Enpals.
La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, avendo accertato, per un verso, che presso i locali della società vi era assoluta prevalenza dello svolgimento di attività di carattere estetico o di recupero motorio e, per altro verso, che i locali gestiti dalla società Sport Planet non erano riconducibili alla nozione di impianto sportivo, giacché non ospitavano né manifestazioni sportive né pubblico in genere, essendovi anche un divieto in proposito espresso dai VV.FF. Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, mentre Sport Planet sas di Berto Fabrizio C. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 708/47, così come integrato dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15.3.2005 n. 17454, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto, per un verso, che la società contribuente non svolgesse attività prettamente sportiva all’interno di un “impianto sportivo” ma fosse invece una società che svolgeva attività di carattere estetico o di recupero motorio e, per altro verso, che i locali gestiti dalla società non fossero ricon ducibili alla nozione di impianto sportivo poiché non ospitavano né manifestazioni sportive né pubblico in genere.
Il ricorso è fondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte: « Il D.M. 15 marzo 2005, n. 17445, sulla base della preesistente previsione contenuta D.Lgs. C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, primo periodo, ha specificato che rientrano nell'ambito del raggruppamento di cui alla lett. B), gli "impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi" che dunque sono soggetti in via generale all'obbligo assicurativo presso la gestione ENPALS, ora confluita presso l'INPS»(Cass. n. 41397/21).
Si è osservato che la disposizione dell’articolo 3 del citato D.Lgs C.P.S. n. 708/1947, ratificato con modificazioni dalla L. 29 novembre 1952, n. 2388, nel prevedere , al n. 21 , l’obbligatoria iscrizione, tra gli altri, degli «addetti ad impianti sportivi» ha costituito, come precisato da Cass. n. 11375 del 2020, una estensione della tutela previdenziale rispetto allo stretto limite della categoria dei lavoratori dello spettacolo, come del resto il legislatore aveva consapevolmente previsto, avendo rimesso (art.3 cit. , comma 2 ) ad un decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro, di estendere l’assicurazione ENPALS ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dalla medesima disposizione.
La L. 27 dicembre 2002 n. 289, art. 43,comma 2, ha in seguito sostituito il suddetto art.3,comma 2, rimettendo ad un decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative e su eventuale proposta dell’ENPALS, l’adeguamento delle categorie dei soggetti assicuratied ad un ulteriore decreto del Ministro del lavoro la integra zione o ridefinizione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 181, della distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS.
In forza di detta delega sono da ultimo intervenuti: il DM 15 marzo 2005 n. 17445 , che ha realizzato l’adeguamento ricomprendendo nell’ambito della tutela previdenziale,al n. 20, gli «impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi»; il DM 15 marzo 2005 n.17454, che ha rimodulato la composizione dei tre gruppi individuati dal d.lgs.n. 181/1997.Il principio si pone in linea di continuità con quanto in epoca precedente affermato da Cass. n. 4408/82, secondo cui, ai sensi dell'art. 3 del d.l.
C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708, integrato dalle disposizioni emanate con la legge 29 novembre 1952 n. 2388, sono obbligatoriamente iscritti all'ENPALS gli « addetti ad impianti sportivi», intendendosi per tali tutti quelli organizzati e gestiti per lo svolgimento di attività genericamente sportive, anche se non esercitate al fine dello spettacolo. Erroneamente, pertanto, la sentenza impugnata ha affermato che gli impianti sportivi debbono essere intesi come strutture all’interno delle quali sia possibile ospitare e svolgere attività di spettacolo, di natura diversa da quelle rivolte a soggetti privati (così in sentenza, alla pagina 3) e che non sono soggette alla disciplina ex ENPALS le palestre che svolgono attività estetica e di recupero motorio, che invece devono essere inquadrate nel settore terziario e artigiano (così in sentenza, alla pag.4).
La sopracitata Cass. n. 41397/2021, dopo avere affermatoche sono soggetti in via generale all’obbligo assicurativo presso la gestione ENPALS, ora confluita presso INPS, gli impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi, ha anche precisato le rigorose condizioni per la eventuale esenzione dall’obbligo contributivo, alla luce dell’art. 67 TUIR lett. m), condizioni il cui onere probatorio grava su chi invoca la esenzione. La sentenza impugnata, avendo ritenuto che la nozione di impianto sportivo debba essere intesa nel senso della destinazione ad attività di spettacolo, si è discostata dagli anzidettiprincipi di diritto.
In accoglimento del ricorso, la sentenza va, quindi, cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio