Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought a retrial of factual findings on asbestos exposure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the heirs attempted to re-evaluate the factual findings regarding their father's asbestos exposure. Although the appellants argued the lower court ignored expert testimony and service certificates, the Court determined these arguments were merely attempts to challenge the factual reconstruction rather than legal violations. Consequently, the appeal was rejected under the principle that cassation courts cannot re-examine the historical facts assessed by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348-ter c.p.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible when, under the guise of alleging legal violations or lack of motivation, it effectively seeks a retrial of the factual evaluation conducted by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 34077-2019 proposto da: BIAZZO ROSA, VITALE MARCO in qualità di eredi di VITALE GIOVANNI, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocatoCARMELO FAILLA; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN; -controricorrente - avverso la sentenza n. 494/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 10/05/2019 R.G.N. 714/2017;
Oggetto Previdenza R.G.N.34077/2019 Cron. Rep. Ud.17/01/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 10.5.2019, la Corte d’appello di Catania ha confermato la pronuncia di primo grado che, disattendendo le risultanze della relazione peritale disposta d’ufficio, aveva rigettato, per difetto di prova di pregressa esposizione qualificata ad amianto, la domanda con cui Giovanni Vitale aveva chiesto l’attribuzione dei benefici di cui all’art. 13, comma 8, l. n. 257/1992; che avverso tale pronuncia gli eredi di Giovanni Vitale indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 17.1.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che essi non avessero specificamente censurato l’affermazione del primo giudice secondo cui il CTU, nel redigere l’elaborato peritale, aveva inammissibilmente utilizzato le dichiarazioni rese dal loro dante causa circa il periodo di esposizione ad amianto, laddove con il primo motivo del ricorso in appello essi avevano espressamente censurato la statuizione di rigetto adducendo che la prova dello svolgimento delle mansioni di addetto alla manutenzione degli impianti emergeva sia dalla certificazione di servizio rilasciata da Enichem s.p.a. che dalla deposizione del teste Biagio Amarù, per modo che le informazioni rese sul punto dal loro dante causa sarebbero state comunque ininfluenti ai fini della esattezza della relazione; che, con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 132 e 115 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza per omessa, apparente e/o contraddittoria e/o illogica motivazione; che, al riguardo, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver rilevato che gli odierni ricorrenti non avevano censurato specificamente la statuizione di prime cure concernente l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal loro dante causa circa il periodo di esposizione ad amianto, hanno ritenuto che, non potendo essere l’onere della prova eluso mediante una dichiarazione proveniente dalla parte, nessun elemento di prova poteva dirsi acquisito in merito ai periodi durante i quali erano state svolte le mansioni di insaccatore/riutilizzatore e di analista di laboratorio, reputando inattendibile la CTU nella parte in cui aveva riconosciuto un’esposizione qualificata dal 1976 al 1986 per avvenuto utilizzo di guanti di amianto che invece, per espressa ammissione del de cuius e del teste escusso, non venivano punto utilizzati (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); che, tanto premesso, è evidente che i motivi di cui al ricorso, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge e di mancanza assoluta di motivazione e/o di sua insufficienza e contraddittorietà, si propongono in realtà di denunciare lacune asseritamente commesse dai giudici di merito nella ricostruzione dei fatti per cui è causa, con specifico riguardo alla valenza probatoria asseritamente attribuibile alla certificazione di servizio rilasciata da Enichem s.p.a. e alla deposizione del teste Biagio Amarù; che costituisce orientamento consolidato di questa Corte il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge o di mancanza assoluta o contraddittorietà di motivazione, si proponga, in realtà, di sottoporre a questa Corte un riesame della valutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. per tutte Cass.
Sez.Un. n. 34476 del 2019); che nemmeno gioverebbe riqualificare i motivi di censura sub specie di omesso esame circa un fatto decisivo che abbia formato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 n. 5 c.p.c., atteso che, nel caso di specie, ogni censura del giudizio di fatto deve considerarsi preclusa in ragione del divieto di cui all’art. 348-ter, ult. co., c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, avendo i giudici territoriali integralmente confermato la valutazione dei fatti compiuta dal primo giudice; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove do