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Ordinanza — n. 8628/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal against tax collection, ruling notification to lawyer of dissolved company valid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8628/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the INPS's appeal against the lower court's dismissal, overturning the decision that declared the appeal inadmissible. The INPS argued that the appeal was validly notified to the lawyer of a dissolved company, despite the company's cancellation from the business register. The court held that the lawyer's mandate extends beyond the company's dissolution, making the notification effective and the appeal admissible.

Regesto Legislator

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Art. 300, 330 cod. proc. civ.; The lawyer's mandate for litigation remains valid after the client company's dissolution, rendering notifications to the lawyer effective and appeals admissible.

Parole chiave

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litigation mandate dissolved company notification validity appeal admissibility lawyer representation impugnazione della cancellazione notificazione viziata notifica del cambiamento d'indirizzo

Disposizioni normative citate

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Art. 2945 cod. civ.
Art. 300 cod. proc. civ.
Art. 330 cod. proc. civ.
Ne deriva che è sicuramente ammissibile l’atto di impugnazione notificato ai sensi dell’art. 330, primo comma, cod.
Art. 360, n. 4 cod. proc. civ.
in relazione all’art. 360, primo comma, n.
articoli 2945 cod. civ
Con l’unico motivo di ricorso la difesa dell’INPS deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2945 cod. civ., 300 e 330 cod.
art. 110 cod. proc. civ
c.p.c., con conseguente prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 cod.
art. 299 cod. proc. civ
631466-01), perché questa sentenza ha statuito che l’incidenza sul processo degli eventi previsti dall’art. 299 cod.
art. 300 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. L., 18/01/2016 n. 710
Cass., Sez. 3, 31/10/2014 n. 23141
(Cass., Sez. 3, 31/10/2014 n. 23141 Rv.
Cass., Sez. 3, 29/7/2016 n. 15762
633443-01, Cass., Sez. 3, 29/7/2016 n. 15762 Rv.
Cass., Sez. 3, 25/01/2024 n. 2439
641152-01, Cass., Sez. 3, 25/01/2024 n. 2439 Rv.
Cass. Sez., 5, 17/12/2014 n. 26495
presso il procuratore alla società cancellata, anche se la parte notificante avesse avuto diversamente conoscenza dell’evento (Cass. Sez., 5, 17/12/2014 n. 26495 Rv.
Cass., Sez. 3, 27/07/2015 n. 15724
634009-01, Cass., Sez. 3, 27/07/2015 n. 15724 Rv.
Cass., Sez. 1, 05/01/2022 n. 190
636189- 01, Cass., Sez. 1, 05/01/2022 n. 190 Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 30376-2019 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; -ricorrenti - contro RAFFAELE CRISTIANO, nella qualità di Liquidatore della società IRIS S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO VALERIO MOSCARINI, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO FIMMANO', SIMEONE RUSSO;

Oggetto OPPOSIZIONE CARTELLE ESATTORIALI R.G.N.30376/2019 Ud.26/02/2025CC -controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 2112/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/04/2019 R.G.N. 6622/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere Dott. RICCARDO ROSETTI. Rilevato che:

1. La Iris s.r.l. proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, avverso otto cartelle esattoriali convenendo in giudizio l’INPS e la Agenzia delle Entrate –Riscossione. L’Inps si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione. Il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso e dichiarava che nulla era dovuto in virtù delle cartelle.

2. Proponeva appello l’INPS notificando il gravame al difensore costituito per la società nel giudizio di primo grado. Si costituiva in giudizio il liquidatore della società Raffaele Cristiano rappresentando che la società era stata cancellata dal registro delle imprese dopo la pubblicazione della sentenza di appello. L’Agenzia delle Entrate -Riscossione rimaneva contumace. Con la sentenza n. 2112/2019, depositata in data 03/04/2019 della Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro dichiarava inammissibile l’appello.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, l’INPS. Si è costituito con controricorso Raffaele Cristiano chiedendo il rigetto del ricorso. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha ricevuto rituale notifica del ricorso ed è rimasta intimata.4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 26/02/2025. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso la difesa dell’INPS deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2945 cod. civ., 300 e 330 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Lamenta il ricorrente l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l’appello perché la notifica è stata considerata inesistente in quanto effettuata al procuratore costituito per la società in primo grado dopo che la società era già stata cancellata dal registro delle imprese invece che ai soci.

2. Il motivo è fondato. La decisione impugnata non si è attenuta ai principi affermati costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte sulla specifica questione. Si consideri, in proposito, che: in caso di cancellazione dellasocietà dal registro delle imprese, l'appello può esserenotificato presso il procuratore della società cancellata; poiché però la cancellazione, estinguendo lasocietà, la priva anche della capacità di stare in giudizio, il difensore nei precedenti gradi non può dichiarare l'estinzione dellasocietà cancellata e contestualmente costituirsi per la stessa, restando esclusa l'ultrattività del mandato. Ne consegue che, in tal caso, debba dichiararsi l'interruzione del processo, per consentirne la riassunzione nei confronti dei soci dellasocietà estinta, diversamente gli atti successivamente compiuti, compresa la sentenza, sono da ritenersi nulli, con la conseguente necessità di rinnovazione (Cass.17/05/2024,n. 13777 ).

3. La motivazione della sentenza appena richiamata ricostruisce in modo chiaro lo sviluppo della giurisprudenza di legittimità sul punto e può essere come di seguito richiamata: «le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 6070 del 12/03/2013 (Rv. 625324-01) hanno posto il principio secondo il quale, in caso di estinzione della società in conseguenza della sua cancellazione dal registro delle imprese, si determina un meccanismo di tipo successorio in forza del quale, sul piano processuale, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di giudizio del quale la società è parte, si ha effetto interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con conseguente prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ.; se però l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso chela stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso.

Il rigore di tale regola ha trovato una attenuazione con la sentenza delle Sezioni Unite n. 15295 del 4/07/2014 (Rv. 631466-01), perché questa sentenza ha statuito che l’incidenza sul processo degli eventi previsti dall’art. 299 cod. proc. civ., morte e perdita di capacità della parte, è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio per mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattività del mandato alla lite; in ragione dell’ultrattività del mandato, qualora l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 cod. proc. civ., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti e al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione (nello stesso senso, Cass., Sez.

L., 18/01/2016 n. 710, per tutte). Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano,per il caso che qui interessa, i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l’evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300 co. 4 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3, 31/10/2014 n. 23141 Rv. 633443-01, Cass., Sez. 3, 29/7/2016 n. 15762 Rv. 641152-01, Cass., Sez. 3, 25/01/2024 n. 2439 Rv. 670065-01).

Ne deriva che è sicuramente ammissibile l’atto di impugnazione notificato ai sensi dell’art. 330, primo comma, cod. proc. civ. presso il procuratore alla società cancellata, anche se la parte notificante avesse avuto diversamente conoscenza dell’evento (Cass. Sez., 5, 17/12/2014 n. 26495 Rv. 634009-01, Cass., Sez. 3, 27/07/2015 n. 15724 Rv. 636189- 01, Cass., Sez. 1, 05/01/2022 n. 190 Rv. 663552-01)».

4. Appare opportuno richiamare, ulteriormente, il principio di diritto espresso da Cass. 05/01/2022,n. 190 , secondo il quale: il principio di ultrattività del mandato alla lite, in forza del quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento estintivo non si fosse verificato, si applica anche quando, avvenuta la cancellazione dellasocietà d al registro delle imprese in data successiva alla pubblicazione della sentenza diappello ed in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, non ne sia possibile, per tale ragione, la declaratoria, ed il procuratore dellasocietà estinta non a bbia intesonotificare l'evento stesso alla controparte, sicchè quest'ultima, legittimamente, puònotificare alla società, purcancellata ed estinta, il ricorso per cassazione presso il domicilio del suddetto difensore.

5. Tale ultimo principio è stato enunciato in una fattispecie del tutto analoga a quella del presente giudizio, in cui la cancellazione della società è intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e nelle more della proposizione del gravame, ma senza che il procuratore costituito per la parte lo abbia comunicato o notificato all’altra parte.

6. I l Collegio intende dare continuità a l costante orientamento della Corte e ad esso non si è attenuta la sentenza impugnata. Deve, così, accogliersi il ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello competente per un nuovo esame dell’appello già dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro, in diversa