Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8579/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS pension appeal, overturning lower court's application of a three-year statute of limitations to partial pension claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8579/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the INPS's appeal against a second-instance judgment that had dismissed a pensioner's claim for supplementary pension benefits. The lower court had applied a three-year statute of limitations to the partial pension rates, deeming them time-barred, while rejecting the INPS's argument regarding a five-year limitation period. The Court reversed this decision, holding that the three-year limitation applies to partial pension claims and that the pensioner had already expired the right to request those specific rates.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 47 u.c. del DPR n. 639/70; Art. 38 comma 1 lett. d) del DL n. 98/21: The three-year statute of limitations for pension disputes applies to partial pension claims, causing the right to request such rates to expire if not exercised within the triennium preceding the legal action.

Parole chiave

Generato dall'IA
pension statute of limitations partial pension claims three-year limitation period INPS supplementary pension Cassation Court ruling retroattività della rendita d'invalidità sospensione della rendita indennità suppletiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47 u.c. del DPR n. 639/70
La Corte territoriale, in via preliminare, riteneva che la novella dell’art. 47 u.c. del DPR n. 639/70, come modificato dall’art.
Art. 38 comma 1 lett. d) del DL n. 98/21
639/70, come modificato dall’art. 38 comma 1 lettera d) del DL n.
d.lgs. n. 182/97
1 del d.lgs. n. 182/97 all’art.
DPR n. 1420/71
12 comma 7 del DPR n. 1420/71 non impone, diversamente da quanto affermato dall’Inps, di tenere in ogni caso fermo tale limite in riferimento alla cd.
C. Cost. n. 202/08
C. Cost. n. 173/86
l. n. 335-95, art. 2, comma 22 lett. a)
Dunque, la "commisurazione" delle prestazioni agli oneri contributivi, di cui alla l. n. 335-95, art. 2, comma 22 lett. a), una volta letta non nella rigorosa accezione di "necessaria corrispondenza" cui si riferisce parte controricorrente, è rispettata dall'interpretazione qui accolta.
art. 38 della Costituzione
639/70, come modificato dall’art. 38 comma 1 lettera d) del DL n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 36056/22
Cass. n. 21010/23
C. Cost. n. 202/08
C. Cost. n. 173/86
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5225-2023 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO; -ricorrente - contro FRANCOLA RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATINA 33, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA MURINEDDU, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3247/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/09/2022 R.G.N. 611/2019;

Oggetto Pensione spettante ai lavoratori dello spettacolo. Determinazione della “quota B” R.G.N.5225/2023 Cron. Rep. Ud.31/01/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. Rilevato che: Con sentenza del giorno 16.9.2022 n. 3247, la Corte d’appello di Roma accoglieva parzialmente il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto il ricorso promosso da Francola Renato, volto a chiedere la rideterminazione dei supplementi di pensione erogati dall’Inps, gestione ex Enpals, con le decorrenze meglio indicate in ricorso.

La Corte territoriale, in via preliminare, riteneva che la novella dell’art. 47 u.c. del DPR n. 639/70, come modificato dall’art. 38 comma 1 lettera d) del DL n. 98/21, che aveva reso applicabile il termine triennale di decadenza previsto per le controversie in tema di prestazioni pensionistiche anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, si applicasse anche alle prestazioni pensionistiche oggetto di causa, riconosciute prima della novella dell’art. 47 intervenuta con il DL 98/11, e ciò, attraverso l’istituto della decadenza cd. mobile, per i ratei pensionistici maturati fino al triennio precedente alla domanda giudiziale, per cui la pensionata era decaduta dal diritto a richiedere tali ratei pensionistici maturati, come detto, fino al triennio precedente all’azione intrapresa.

La medesima Corte del merito ha, quindi, ritenuto assorbita l’eccezione di prescrizione quinquennale (cfr. foglio 3 della sentenza impugnata). Nel merito, il giudice di secondo grado, con riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della cd. quota B della pensione e conseguentemente, dell’ammontare del rateo pensionistico, ha ritenuto non più sussistente il limite di retribuzione giornaliera pensionabile di lire 315.000, sia pure rivalutato a partire dal gennaio 1998, in quanto il rinvio operato dall’art. 1 del d.lgs. n. 182/97 all’art. 12 comma 7 del DPR n. 1420/71 non impone, diversamente da quanto affermato dall’Inps, di tenere in ogni caso fermo tale limite in riferimento alla cd. quota B.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre Francola Renato ha resistito con controricorso. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l'istituto previdenziale deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 12 del DPR n. 1420 del 1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182/97, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto che il calcolo della quota di pensione dei lavoratori dello spettacolo riferita ad anzianità maturate dopo il 31.12.1992 (cd. quota B) pur se soggetta a un massimale, tuttavia tale massimale non sarebbe quello specificamente previsto per i trattamenti dell'ENPALS dall'art. 12 del DPR n. 1420/71 come modificato dall'art. 1 comma 10 del d.lgs. n. 182/97 (e pari a € 315.000), ma piuttosto quello generalmente previsto tempo per tempo (diviso per il coefficiente 312), ai sensi dell'art. 4 comma 8 del d.lgs. n. 182/97, che prevede che ai fini del calcolo della parte B della pensione, si applica l'aliquota di rendimento del 2%, sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile, in vigore tempo per tempo, nell'assicurazione generale obbligatoria.

Il motivo di ricorso è fondato.Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS” (Cass. n. 36056/22).

A tale orientamento va data necessaria continuità, tenendo conto delle condizioni di maggior favore di cui usufruisce il pensionato, rispetto alla generalità degli assicurati presso l’Inps. In riferimento alla sollevata questione di legittimità costituzionale (pp. 25 e ss. del controricorso), sostiene parte controricorrente che l'interpretazione del d. lgs. n. 182-97, art. 4, comma 8 adottata da questa Corte sarebbe in contrasto con la legge delega (art. 2, comma 22, lett. a n. 335/95), laddove prevede, come criterio direttivo, la "commisurazione delle prestazioni" pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti".

L'interpretazione adottata verrebbe invece a commisurare la retribuzione massima giornaliera a 315.000 lire a fronte dell'onere contributivo sostenuto sulla retribuzione massima giornaliera pari a 1.000.000 lire. Ora, nelle citate sentenze si è richiamata C. Cost. n. 202/08 che, proprio riguardo al divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena (lire 1.000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (lire 315.000), ne ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale, "purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all'art. 38 della Costituzione" (punto 2 del Considerato in diritto).

Si è poi ricordato che la Carta fondamentale non richiede una "necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate", in quanto l'adempimento dell'obbligo contributivo trascende l'interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (C. Cost. n. 173/86, punto 10 del Considerato in diritto). Dunque, la "commisurazione" delle prestazioni agli oneri contributivi, di cui alla l. n. 335-95, art. 2, comma 22 lett. a), una volta letta non nella rigorosa accezione di "necessaria corrispondenza" cui si riferisce parte controricorrente, è rispettata dall'interpretazione qui accolta.

Si deve aggiungere che, come ricordato ancora da C. Cost. n. 202/08, la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile si colloca in "un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS; di talché non è possibile lamentare il semplice dato della diversità esistente tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza tenere presente l'intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce" (punto 3 del Considerato in diritto).

La questione di legittimità costituzionale sollevata risulta, pertanto, manifestamente infondata (cfr. Cass. n. 21010/23). In conclusione il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvi o della causa alla Corte d’appello di Roma, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, a