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Ordinanza — n. 8570/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a lower court order by fixing a material error naming the wrong appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8570/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted a request to correct a material error in a previous order regarding the designation of the appellate court. The appellant argued that the order incorrectly named the Court of Appeal of Ancona instead of the Court of Appeal of Campobasso. The court accepted this claim, ruling that such clerical mistakes are amendable under civil procedure law and ordered the immediate correction of the document.

Regesto Legislator

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Art. 287, 391-bis c.p.c.; Material errors in judicial orders regarding the designation of competent courts are amendable upon request, requiring the substitution of the correct court name to ensure procedural regularity.

Parole chiave

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material error correction civil procedure code appellate court designation clerical mistake amendment judicial order rectification procedural regularity court of appeal error esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
La Corte, visto l’art. 391-bis cod.
art. 391-bis cod. proc. civ
La Corte, visto l’art. 391-bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ., Sez. VI – II, 22/06/2020, n. 12187
Cass. civ., Sez. VI – II, 17/09/2013, n. 21213
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presente procedimento(Cass. civ., Sez. VI – II, 17/09/2013, n. 21213).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 2751-2019 proposto da: ANZIANO FEDERICO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ENNIO GRASSINI; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati TERESA OTTOLINI, LUCIANA ROMEO, che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 23928/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/09/2024 R.G.N. 2751/2019; Oggetto CORREZIONE ERRORE MATERIALE R.G.N.2751/2019 Ud.26/02/2025CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere Dott. RICCARDO ROSETTI. Rilevato che:

1. Anziano Federico propone istanza di correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 23928 / 2024 depositata il 05/09/2024 con la quale è stata accolta l’impugnazione del medesimo ricorrente avverso la sentenza n. 151 / 2018 pubblicata il 17/07/2018dalla Corte di Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro.

2. Deduce il ricorrente che - p er mero errore materiale – a pagina 2 dell’ordinanza e di seguito a pagina 6 nel dispositivo veniva indicata quale autorità giudiziaria che aveva emesso la sentenza impugnata e quale autorità giudiziaria alla quale rinviare il processo per un nuovo esame, la Corte di Appello di Ancona in luogo che la Corte di Appello di Campobasso.

3. L’INAIL ha ricevuto rituale notifica del ricorso per correzione dell’errore materiale.

4. E’ stata fissata udienza camerale e l’INAIL è rimasta intimata.

5. La parte istante ha depositato ulteriore memoria illustrativa Considerato che:

1. In effetti l’ordinanza di questa Corte n. 23928 / 2024 depositata il 05/09/2024 con la quale è stato accolto il ricorso di Anziano Federicoavverso la sentenza n. 151/2018 pubblicata il 17/07/2018 dalla Co rte di Appello di Campobasso tra il medesimo Anziano Federico e l’INAIL indica per mero errore materiale alla pagina 2 dell’ordinanza e di seguito a pagina 6 nel paragrafo 18 della motivazione e nel dispositivo quale autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza impugnata e quale autorità giudiziaria alla quale rinviare il processo per un nuovo esame, la Corte di Appello di Ancona in luogo della Corte di Appello di Campobasso.

2. Si tratta di errore materiale emendabile ai sensi degli articoli 287 e 391 - bis cod. proc. civ. (Cass. civ., Sez. VI – II, 22/06/2020, n. 12187) sicché i l ricorso va accolto con correzionedell’errore materiale dovendosi sostituire alla pagina 2 dell’ordinanza e di seguito a pagina 6 nel paragrafo 18 e nel dispositivoquale autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza impugnata e quale autorità giudiziaria alla quale rinviare il processo per un nuovo esame, la Corte di Appello di Campobasso in luogo della Corte di Appello di Ancona.

3. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presente procedimento(Cass. civ., Sez. VI – II, 17/09/2013, n. 21213).

P.Q.M.

La Corte, visto l’art. 391-bis cod. proc. civ. dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n. 23928/2024depositata il 05/09/2024 sostituendo alla pagina 2, rigo 4, dell’ordinanza e di seguito a pagina 6 nel paragrafo 18 e nel dispositivo le parole «CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO» alle parole «CORTE DI APPELLO DI ANCONA»; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza, ivi compresa l’annotazione della presente ordinanza sull’originale del pro