Cassation court quashes appeal judgment for procedural error in declaring heirs absent without granting renewal term.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Palermo Court of Appeal's judgment, which had declared the heirs absent and awarded damages to the condominium. The heirs argued the court erred by treating their validly signed paper power of attorney as invalid due to a missing digital signature on the electronic copy. The court ruled that the lower court should have declared the power of attorney null and granted a term for renewal rather than immediately declaring the parties absent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 83, co. 3 c.p.c.; Art. 182 c.p.c.: When a party constitutes itself via telematics but the underlying paper power of attorney lacks the required digital authentication, the court must declare the power null and grant a term for renewal, rather than declaring the party absent.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 35940-2019 proposto da: CONDOMINIO DI VIA DEL GRANATIERE 49 IN PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BRIGUGLIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIROLAMO MONTELEONE; -ricorrente principale- contro MAURO ANGELA, GARBATI CONCETTA, GARBATI MARIELLA NUNZIA, GARBATI FRANCA in qualità di eredi di GARBATI DOMENICO, tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ROSALIA ZARCONE; -controricorrenti -ricorrenti incidentali – nonché contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale Oggetto Art.2116 c.c. risarcimento danni R.G.N.35940/2019 Cron.
Rep. Ud.30/01/2025 CC dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; -resistente con mandato al ricorso principale- nonché contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; -resistente con mandato al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 474/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 24/06/2019 R.G.N. 87/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Palermo accoglieva, seppur riducendola nell’importo, la pretesa risarcitoria degli eredi di Garbati Domenico, ovvero Mauro Angela, Garbati Concetta, Garbati Mariella Nunzia e Garbati Franca, svolta nei confronti del Condominio di via del Granatiere 49 in Palermo e avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti ex art.2116 c.c. per mancato versamento della contribuzione in relazione al rapporto di lavoro quale portiere. Riteneva la Corte che il giudizio d’appello si fosse svolto nella contumacia degli eredi, poiché la costituzione era avvenuta in via telematica e la copia informatica della procura cartacea non era stata autenticata dal difensore con firma digitale.
Nel merito, la Corte rigettava l’eccezione di prescrizione svolta dal condominio,rilevando d’ufficio la presenza di vari atti interruttivi della prescrizione ; r iduceva la pretesa risarcitoria in base alla consulenza tecnica nuovamente disposta in appello, che aveva ridimensionatol’importo della pretesa rispetto a quanto risultante della consulenza di primo g rado ; i nfine, poneva le spese delle due consulenze tecniche in capo al condominio e non liquidava le spese del secondo grado attesala contumacia degli eredi. Avverso la sentenza, ricorre il Condominio di via del Granatiere 49 in Palermo per tre motivi, illustrati da memoria.
Gli eredi di Garbati Domenico resistono con controricorso contenente ricorso incidentale,illustrato da memoria. L’Inps, originariamente evocato in re l azione alla domanda di costituzione della rendita ex l. n.1338/62, poi rinunciata, ha conferito procura in calce al ricorso senza svolgere attività difensiva. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso principale, il Condominio deduce violazione dell’art.101, co.2 c.p.c. poiché la Corte d’appello avrebbe rilevato d’ufficio l’interruzione della prescrizione senza previa attivazione del contraddittorio sulla questione.Con il secondo motivo di ricorso principale, il Condominio deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2934- 2938, 2943, 2945 c.c., nonché dell’art. 112 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo.
Nel rilevare l’interruzione della prescrizione, la C orte avrebbe utilizzato documenti prodotti nel fascicolo di parte degli appellati, che però erano rimasti contumaci, con conseguente divieto di utilizzare i documenti presenti nel loro fascicolo di parte. Inoltre, alcuni de gli atti asseritamente interruttivi non contenevano alcuna domanda di risarcimento dei danni ex art.2116 c.c. Con il terzo motivo di ricorso principale, il Condominio deduce violazione degli artt.91,92 e 291 c.p.c. La Corte non avrebbe dovuto condannare al pagamento delle spese delle due consulenze tecniche, poiché la seconda aveva ridotto notevolmente l’importo dovuto.
Inoltre, essendo il Condominio vittorioso in appello, aveva diritto alla rifusione delle spese delgrado, a ciò non ostando la contumacia degli appellati. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, gli eredi di Garbati Domenico denunciano v iolazione e falsa applicazione degli artt.171e 293 c.p.c., nonché o messo esame di un fatto decisivo. Deducono che l a Corte di merito aveva erroneamente dichiarato la loro contumacia in sentenza, poiché la procura era stata validamente conferita in forma cartacea - con sottoscrizione autenticata dal difensore sul supporto cartaceo-mentre la copia informatica era stata allegata alla memoria di costituzione e depositata in fo rma telematica con la firma digitale necessaria al deposito telematico.Logicamente preliminare è l’esame del motivo di ricorso incidentale.
Esso è fondato nei termini che seguono. Col motivo si deduce l’errore di diritto compiuto dalla Corte nel dichiarare la contumacia degli appellati. Tale errore sussiste sebbene per ragioni giuridiche diverse da quelle esposte nel motivo, e però rilevabili da questa Corte secondo il principio nova iurit curia. La mancanza di regolare procura alle liti ai sensi dell’art.83, co.3 c.p.c. – nel caso di specie vi fu costituzione in via telematica ma la copia informatica della procura conferita su supporto cartaceo non v enne autenticata con firma digitale, come prescritto dalla citata norma –non poteva condurre alla dichiarazione di contumacia degli appellati, poiché la Corte avrebbe dovuto provvedere ai sensi dell’art.182 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis , rilevando la nullità della procura e concedendo termine per la rinnovazione della stessa.
In ciò va accolto il motivo di ricorso incidentale, con assorbimento dei motivi del ricorso principale, stante l’error in procedendoche ha determinato la nullità della sentenza. Questa va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo senz