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Ordinanza — n. 8556/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Inps appeal, ruling late interruption of prescription claims are admissible in appeal if facts are established.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8556/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Bologna Court of Appeal's decision, which had dismissed the Inps's appeal on the grounds that the interruption of prescription claim was a new argument raised only in the second instance. The court found that the historical facts regarding the corrected contribution flows were already established in the first instance and did not change during the appeal. Consequently, the court held that the interruption of prescription constitutes a broad exception that can be raised ex officio or in appeal if supported by existing evidence, thereby allowing the Inps's claim to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 437 c.p.c.; Art. 44, co. 9 d.l. n. 269/03; Art. 2935 c.c.; Art. 2944 c.c.: The exception for interruption of prescription is a broad exception that may be raised ex officio or in the second instance if the underlying facts are already established in the case file.

Parole chiave

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interruption of prescription broad exception second instance admissibility ex officio examination contribution flows civil sanctions prescription period indennità di gestione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 437 c.p.c.
Art. 44, co. 9 d.l. n. 269/03 conv. con modif. in l. n. 326/03
Art. 2935 c.c.
Art. 2944 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 9810/23
Cass. 24214/16
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sulricorso 24714-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI; -ricorrenti- contro ONDAPLAST S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ROMEI, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO ZOLI; -controricorrente – Oggetto Cartella esattoriale R.G.N.24714/2019 Cron.

Rep. Ud.30/01/2025 CC avverso la sentenza n. 84/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 11/02/2019 R.G.N. 912/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado,che aveva accolto l’opposizione ad avviso di addebito proposta da Ondaplast s.r.l. nei confronti dell’Inps e avente ad oggetto un avviso di addebito per sanzioni civili sulle differenze contributive versate dalla società in relazione ad un collaboratore iscritto all a Gestione separata.

Riteneva la Corte che il dies a quo della prescrizione decorresse dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi. Era nuova, poiché proposta per la prima volta solo in appello, l’allegazione dell’Inps secondo cui avrebbero avuto efficacia interruttiva della prescrizione i flussi Emens comunicati dalla società all’Inps con l’importo contributivo effettivamente dovuto, in luogo dei precedenti flussi riportanti contributi inferiori. Avverso la sentenza, l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., ricorre per un motivo, illustrato da memoria.

Ondaplast s.p.a. resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.437 c.p.c., 44, co.9 d.l. n.269/03 conv. con modif. in l. n.326/03 e 2935 c.c., in quanto la Corte non avrebbe dovuto intendere come nuova l’allegazione di interruzione della prescrizione, fondata sui medesimi fatti storici già dedotti in primo grado. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa, avanzata dalla controricorrente.

Sebbene in modo sinteticoe anche mediante narrazione contenuta nel corpo del motivo, il ricorso riporta quali fossero l’oggetto del giudizio di primo grado, le difese della società e le ragioni per cui fu rigettata in primo e secondo grado la pretesa dell’Inps. Nel merito il ricorso è fondato. Emerge dalla sentenza impugnata che i fatti allegati dalle parti sin dal primo grado erano i seguenti: la Ondaplast s.r.l. inviò in un primo momento flussi Emens attestanti il pagamento di una contribuzione inferiore a quella dovuta, ritenendo per errore che il collaboratore fosse iscritto ad altra gestione previdenziale; accortasi dell’errore, la società inviò nuovi flussi Emens con l’importo esatto dei contributi dovuti, provv edendo al pagamento della differenza contributiva.

Sulla base di tale quadro fattuale, non emendato in appello, l’Inps ha allegato in secondo grado che i nuovi flussi Emens, inviati a revoca dei precedenti, avessero efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell’art.2944 c.c. La Corte ha ritenuto che tale allegazione fosse tardiva poiché avanzata per la prima volta solo in appello. Tale convincimento della Corte è errato. Questa Corte, con orientamento cui va data qui continuità, ha chiarito chel’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, senza che tale rilievo d’ufficio sia subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, e con la precisazione della sua ammissibilità anche in appello, purché i fatti risultino documentati ex actis (Cass.9810/23).

Si è anche aggiunto che l’eccezione di interruzione della prescrizione è pienamente ammissibile in appello (Cass.24214/16). Essendo, come detto , pacifico che i fatti storici non mutarono in appello, la deduzione secondo cui i flussi Emens integravano un riconoscimento di debito con efficacia interruttiva ex art.2944 c.c. poteva essere avanzata per la prima volta in appello, quale eccezione in senso lato e la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminarla. La sentenza, non essendosi attenuta ai suesposti principi, va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna