Italian court dismisses claim that lack of formal notice interrupts prescription for tax debt. Inadmissible
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Rossi Carni S.R.L.'s appeal against a lower court ruling that rejected their claim of negative prescription regarding an INPS tax debt. The appellant argued that INPS's defense in the original enforcement opposition did not constitute a formal judicial demand to interrupt the statute of limitations under Italian Civil Code provisions. The court held that no specific reconventional demand is required when the defendant simply seeks rejection of the negative prescription claim in an enforcement context, rendering the procedural defect non-existent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2941, 2943, 2945 c.c.; Art. 418 c.p.c.: In proceedings for negative prescription of a tax debt, a formal reconventional demand is not required if the defendant merely requests the rejection of the negative prescription claim, thereby interrupting the limitation period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2959-2019 proposto da: ROSSI CARNI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI AMENDOLA 46, presso lo studio dell'avvocato MARIO ETTORE VERINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GABRIELE MASO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; -controricorrenti– nonché contro Oggetto Opposizione cartella esattoriale R.G.N.2959/2019 Cron.
Rep. Ud.30/01/2025 CC AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 201/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/07/2018 R.G.N. 1199/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado, che aveva respinto l’azione proposta da Rossi Carni s.r.l. di accertamento negativo della pretesa contributiva dell’Inps portata da una cartella esattoriale notificata dal concessionario Equitalia Nord s.p.a., ora Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), cui era seguita iscrizione di ipoteca legale .
L’azione di accertamento negativo era fondata sulla sopravvenuta prescrizione del diritto di credito. Riteneva la Corte, per quanto qui d’interesse, che la prescrizione fosse stata interrotta dall’Inps mediante memoria costitutiva depositata nell’originario giudizio di opposizione a cartella esattoriale, con la quale l’Inps aveva chiesto il rigetto dell’opposizione e la conferma del proprio credito portato dalla cartella, senza necessità di notifica della domanda ai sensi dell’art.418 c.p.c. Avverso la sentenza, ricorre Rossi Carni s.r.l. per un motivo, illustrato da memoria.
L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., resiste con controricorso, mentre è rimasta intimata AdER.All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, Rossi Carni s.r.l. deduce violazione o falsa applicazione degli artt.2941, 2943, 2945 c.c. e 418 c.p.c. Sostiene che l’Inps si era limitato a difendersi sull’originaria domanda di accertamento negativo veicolata con l’opposizione alla cartella e che tale difesa non integrava una domanda giudiziale di costituzione in mora ex art.2943 c.c. Inoltre, la domanda riconvenzionale dell’Inps non era stata notificata ex art.418 c.p.c. e quindi restava irrilevante.
Il motivo è infondato. Questa Corte, con orientamento cui s’intende qui dare continuità, ha affermato che, ai fini dell’art.2943 c.c., non occorre formulare apposita domanda riconvenzionale, nel caso in cui il giudizio introdotto sia di accertamento negativo della pretesa creditoria portata da una cartella esattoriale e il convenuto chieda il rigetto di tale domanda di accertamento negativo (Cass.4
P.Q.M.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell'ulteriore imp